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Document 21999D0173
Decision of the EEA Joint Committee No 173/1999 of 26 November 1999 amending Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms
Decisione del Comitato misto SEE n. 173/1999, del 26 novembre 1999, che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 173/1999, del 26 novembre 1999, che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE
GU L 61 del 1.3.2001, p. 33–34
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21994A0103(32) | aggiunta | articolo 6 paragrafo 3 | 01/01/2000 | |
Modifies | 21994A0103(32) | aggiunta | articolo 6 paragrafo 4 | 01/01/2000 | |
Modifies | 21994A0103(32) | aggiunta | articolo 6 paragrafo 5 | 01/01/2000 |
Decisione del Comitato misto SEE n. 173/1999, del 26 novembre 1999, che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE
Gazzetta ufficiale n. L 061 del 01/03/2001 pag. 0033 - 0034
Decisione del Comitato misto SEE n. 173/1999 del 26 novembre 1999 che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare gli articoli 86 e 98, considerando quanto segue: (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 8/94 del Comitato misto SEE del 7 giugno 1994(1). (2) È opportuno estendere la cooperazione fra le parti contraenti dell'accordo per includere un quadro generale per le attività comunitarie a favore dei consumatori [decisione n. 283/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2)]. (3) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2000, DECIDE: Articolo 1 All'articolo 6 del protocollo 31 dell'accordo, dopo il paragrafo 2, vengono aggiunti i paragrafi seguenti: "3. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2000, alle attività comunitarie che possono nascere dal seguente atto nonché dagli atti da esso derivanti: - 399 D 0283: Decisione n. 283/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che stabilisce un quadro generale per le attività comunitarie a favore dei consumatori (GU L 34 del 9.2.1999, pag. 1). 4. Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui al paragrafo 3 conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo. 5. Gli Stati EFTA, fin dall'inizio della cooperazione relativa alle attività di cui al paragrafo 3, partecipano pienamente ai lavori dei comitati CE e di altri organismi che assistono la Commissione CE nella gestione o nello sviluppo di tali attività." Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo. Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1999. Per il Comitato misto SEE Il Presidente N. v. Liechtenstein (1) GU L 198 del 30.7.1994, pag. 142. (2) GU L 34 del 9.2.1999, pag. 1.