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Document 21999D0157

    Decisione del Comitato misto SEE n. 157/1999, del 26 novembre 1999, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    GU L 61 del 1.3.2001, p. 5–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/157(2)/oj

    21999D0157

    Decisione del Comitato misto SEE n. 157/1999, del 26 novembre 1999, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    Gazzetta ufficiale n. L 061 del 01/03/2001 pag. 0005 - 0007


    Decisione del Comitato misto SEE

    n. 157/1999

    del 26 novembre 1999

    che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 143/1999 del Comitato misto SEE del 5 novembre 1999(1).

    (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/14/CE della Commissione, del 16 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/538/CEE del Consiglio relativa ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(2).

    (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/15/CE della Commissione, del 16 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/759/CEE del Consiglio relativa agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(3).

    (4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/16/CE della Commissione, del 16 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/540/CE del Consiglio relativa alle luci di stazionamento dei veicoli a motore(4).

    (5) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/17/CE della Commissione, del 18 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/761/CEE del Consiglio relativa ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché alle lampade ad incandescenza per tali proiettori(5).

    (6) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/18/CE della Commissione, del 18 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/762/CEE del Consiglio relativa ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore, nonché alle lampade per tali proiettori(6),

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il punto 29 (direttiva 77/538/CEE del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

    1) Viene aggiunto il seguente trattino:

    "- 399 L 0014: Direttiva 1999/14/CE della Commissione, del 16 marzo 1999 (GU L 97 del 12.4.1999, pag. 1)."

    2) Il testo dell'adattamento è sostituito dal testo seguente:

    "Nell'allegato I, al punto 4.2.1 viene aggiunto quanto segue:

    'IS per l'Islanda

    FL per il Liechtenstein

    16 per la Norvegia'.

    "

    Articolo 2

    Il punto 24 (direttiva 76/759/CEE del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

    1) Viene aggiunto il seguente trattino:

    "- 399 L 0015: Direttiva 1999/15/CE della Commissione, del 16 marzo 1999 (GU L 97 del 12.4.1999, pag. 14)."

    2) Il testo dell'adattamento è sostituito dal testo seguente:

    "Nell'allegato I, al punto 4.2.1 viene aggiunto quanto segue:

    'IS per l'Islanda

    FL per il Liechtenstein

    16 per la Norvegia'.

    "

    Articolo 3

    Il punto 31 (direttiva 77/540/CEE del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

    1) Viene aggiunto il seguente trattino:

    "- 399 L 0016: Direttiva 1999/16/CE della Commissione, del 16 marzo 1999 (GU L 97 del 12.4.1999, pag. 33)."

    2) Il testo dell'adattamento è sostituito dal testo seguente:

    "Nell'allegato I, al punto 4.2.1 viene aggiunto quanto segue:

    'IS per l'Islanda

    FL per il Liechtenstein

    16 per la Norvegia'.

    "

    Articolo 4

    Il punto 26 (direttiva 76/761/CEE del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

    1) Viene aggiunto il seguente trattino:

    "- 399 L 0017: Direttiva 1999/17/CE della Commissione, del 18 marzo 1999 (GU L 97 del 12.4.1999, pag. 45)."

    2) Il testo dell'adattamento è sostituito dal testo seguente:

    "Nell'allegato I, ai punti 5.2.1 e 6.2.1 viene aggiunto quanto segue:

    'IS per l'Islanda

    FL per il Liechtenstein

    16 per la Norvegia'.

    "

    Articolo 5

    Il punto 27 (direttiva 76/762/CEE del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

    1) Viene aggiunto il seguente trattino:

    "- 399 L 0018: Direttiva 1999/18/CEE della Commissione, del 18 marzo 1999 (GU L 97 del 12.4.1999, pag. 82)."

    2) Il testo dell'adattamento è sostituito dal testo seguente:

    "Nell'allegato I, al punto 4.2.1 viene aggiunto quanto segue:

    'IS per l'Islanda

    FL per il Liechtenstein

    16 per la Norvegia'.

    "

    Articolo 6

    I testi delle direttive 1999/14/CE, 1999/15/CE, 1999/16/CE, 1999/17/CE e 1999/18/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

    Articolo 7

    La presente decisione entra in vigore il 27 novembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

    Articolo 8

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1999.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    N. v. Liechtenstein

    (1) GU L 15 del 18.1.2001, pag. 36.

    (2) GU L 97 del 12.4.1999, pag. 1.

    (3) GU L 97 del 12.4.1999, pag. 14.

    (4) GU L 97 del 12.4.1999, pag. 33.

    (5) GU L 97 del 12.4.1999, pag. 45.

    (6) GU L 97 del 12.4.1999, pag. 82.

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