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Document 21996A0819(02)

Accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra - Dichiarazione congiunta concernente il dialogo politico tra Comunità europea e il Cile

GU L 209 del 19.8.1996, p. 5–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2005; abrogato da 22002A1230(01)

Related Council Act
Related Council decision

21996A0819(02)

Accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra - Dichiarazione congiunta concernente il dialogo politico tra Comunità europea e il Cile

Gazzetta ufficiale n. L 209 del 19/08/1996 pag. 0005 - 0021
L 042 16/02/1999 P. 0047


ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE volto a preparare, come obiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato che istituisce l'Unione europea, in appresso denominati «Stati membri della Comunità europea»,

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso denominata «Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DEL CILE,

in appresso denominata «Cile»

dall'altra,

CONSIDERANDO il patrimonio culturale comune e i profondi legami storici, politici ed economici che le uniscono;

CONSIDERANDO il contributo fondamentale dato al consolidamento di tutti questi vincoli dall'accordo quadro di cooperazione firmato il 20 dicembre 1990 tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Cile;

CONSIDERANDO la loro piena adesione al rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo enunciati nella Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo;

CONSIDERANDO l'importanza che entrambe le parti attribuiscono ai principi e ai valori contenuti nella dichiarazione finale della Conferenza mondiale per lo sviluppo sociale tenutasi a Copenaghen nel marzo 1995;

TENENDO PRESENTE che entrambe le parti intendono garantire uno sviluppo sostenibile che rispetti, al tempo stesso, la necessità di preservare e tutelare l'ambiente;

CONSIDERANDO la loro adesione all'economia di mercato e ribadendo la loro volontà di mantenere e rafforzare le regole di un commercio internazionale libero nell'osservanza delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e sottolineando, in particolare, l'importanza di un regionalismo aperto;

CONSIDERANDO il reciproco interesse delle parti all'allacciamento di nuovi vincoli negoziali per rafforzare e ampliare la cooperazione, intensificare e diversificare gli scambi e aumentare i flussi d'investimento;

CONSIDERANDO la volontà politica di entrambe le parti di prefiggersi come obiettivo finale un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e il Cile basata su una cooperazione politica più intensa, su una liberalizzazione progressiva e reciproca di tutti gli scambi commerciali, tenendo conto della sensibilità di alcuni prodotti e delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio, sulla promozione degli investimenti e sull'approfondimento della cooperazione;

TENENDO CONTO della dichiarazione congiunta sul dialogo politico, in cui le parti convenirono di avviare un dialogo politico più intenso per concertarsi maggiormente sulle questioni di comune interesse impostando le loro relazioni in questa prospettiva a lungo termine,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo:

TITOLO I NATURA E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 Fondamenti dell'accordo

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo, definiti nella Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo, ispira le politiche interna ed estera delle parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

Articolo 2 Obiettivi e campo di applicazione

1. Obiettivi del presente accordo è consolidare le relazioni esistenti fra le parti in base a principi di reciprocità e comunione d'interessi, segnatamente preparando la progressiva e reciproca liberalizzazione di tutti gli scambi, al fine di gettare le basi di un processo destinato a creare, in futuro, un'associazione politica ed economica tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e il Cile in conformità delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e tenendo conto della sensibilità di determinati prodotti.

2. Per il conseguimento di tali obiettivi, si sono inclusi nel presente accordo il dialogo politico, il commercio, l'economia e la cooperazione nonché altri settori di comune interesse, al fine di intensificare le relazioni tra le parti e tra le loro rispettive istituzioni.

TITOLO II DIALOGO POLITICO

Articolo 3

1. Le parti decidono di avviare un regolare dialogo politico sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse. Il dialogo si svolge secondo i termini della dichiarazione congiunta che costituisce parte integrante del presente accordo.

2. Il dialogo ministeriale previsto dalla dichiarazione congiunta si svolge in seno al Consiglio istituito dall'articolo 33 del presente accordo oppure, previo accordo tra le parti, in altre sedi dello stesso livello.

TITOLO III SETTORE COMMERCIALE: COOPERAZIONE COMMERCIALE E PREPARAZIONE DELLA LIBERALIZZAZIONE COMMERCIALE

Articolo 4 Obiettivi

Le parti si impegnano ad intensificare le loro relazioni per favorire lo sviluppo e la diversificazione dei loro scambi commerciali, prepararne la liberalizzazione progressiva e reciproca e creare condizioni propizie all'istituzione, in futuro, di un'associazione politica ed economica, che rispetti le norme dell'OMC e che tenga conto del carattere sensibile di alcuni prodotti.

Articolo 5 Dialogo economico e commerciale

1. Le parti si impegnano a mantenere un regolare dialogo economico e commerciale nel quadro istituzionale previsto dal titolo VII per conseguire i loro obiettivi commerciali e preparare i lavori finalizzati alla futura liberalizzazione degli scambi.

2. Le parti determinano di comune accordo i settori della cooperazione commerciale senza escluderne nessuno a priori.

3. La cooperazione comprende, in particolare, i seguenti settori:

a) accesso al mercato e liberalizzazione degli scambi, studi e previsioni riguardanti l'applicazione della liberalizzazione commerciale reciproca, segnatamente il calendario e la struttura dei negoziati e i periodi transitori;

b) ostacoli tariffari e non tariffari, restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e misure di effetto equivalente: analisi, studi e gestione, compresi i contingenti, norme amministrative del commercio estero, dazi antidumping, clausole di salvaguardia, norme tecniche, norme sanitarie e fitosanitarie, reciproco riconoscimento dei sistemi di certificazione;

c) struttura tariffaria delle parti;

d) compatibilità della liberalizzazione commerciale con le norme dell'OMC;

e) individuazione delle riduzioni tariffarie possibili e abolizione delle misure paratariffarie;

f) individuazione dei prodotti sensibili e dei prodotti prioritari per le parti;

g) cooperazione e scambi di informazioni in materia di servizi, nell'ambito delle rispettive competenze delle parti, segnatamente nei settori dei trasporti, delle assicurazioni e dei servizi finanziari;

h) controllo delle pratiche che limitano la concorrenza;

i) norme di origine tali da promuovere l'uso di mezzi di produzione regionali onde favorire l'integrazione.

Articolo 6 Cooperazione in materia di standardizzazione, accreditamento, certificazione, metrologia e valutazione della conformità

Le parti convengono di collaborare in materia di standardizzazione, accreditamento, certificazione, metrologia e valutazione della conformità.

La cooperazione si concreta, in particolare, con:

a) l'attuazione di programmi di assistenza tecnica a favore del Cile in materia di standardizzazione, accreditamento, certificazione e metrologia onde creare in questi settori un sistema e strutture compatibili:

- con le norme internazionali;

- con i requisiti fondamentali destinati a tutelare la sicurezza e la salute delle persone, a preservare piante e animali, a proteggere i consumatori e a salvaguardare l'ambiente;

b) una cooperazione che agevoli, quando il livello tecnico dei settori pertinenti lo consentirà, il negoziato di un accordo quadro di riconoscimento reciproco;

c) una cooperazione tra le parti in materia di norme tecniche per facilitare l'accesso ai mercati.

Articolo 7 Cooperazione nel settore doganale

1. Nei limiti delle rispettive competenze, le parti promuovono la cooperazione doganale per migliorare e consolidare il quadro giuridico delle loro relazioni commerciali.

La cooperazione doganale mira altresì a potenziare le strutture doganali delle parti e a migliorarne il funzionamento nell'ambito della cooperazione interistituzionale.

2. La cooperazione doganale potrà concretarsi, in particolare con:

a) scambi di informazioni, tenendo conto della tutela dei dati personali;

b) la messa a punto di nuove tecniche di formazione e coordinamento degli interventi delle organizzazioni internazionali competenti in materia;

c) scambi di funzionari e di alti dirigenti delle amministrazioni doganali e fiscali;

d) semplificazione delle procedure doganali;

e) assistenza tecnica.

3. Le parti si dichiarano interessate a prendere in considerazione in futuro, nel contesto istituzionale previsto dal presente accordo, la conclusione di un protocollo di assistenza reciproca nel settore doganale.

Articolo 8 Importazione temporanea di merci

Le parti si impegnano a tener conto dell'esenzione dai dazi e dalle imposte per l'importazione temporanea nel loro territorio delle merci oggetto di convenzioni internazionali in materia.

Articolo 9 Cooperazione in materia di statistiche

Le parti convengono di agevolare il ravvicinamento dei loro metodi nel settore statistico per poter utilizzare, in base a criteri riconosciuti da entrambe, i dati statistici relativi agli scambi di beni e di servizi nonché, in generale, a tutti i settori che possono prestarsi a un trattamento statistico.

Articolo 10 Cooperazione in materia di proprietà intellettuale

1. Le parti decidono di cooperare nel settore della proprietà intellettuale al fine di promuovere gli scambi commerciali di beni e di servizi, gli investimenti, il trasferimento delle tecnologie, la diffusione delle informazioni, le attività culturali e creative e le attività economiche connesse.

2. Ai fini del presente articolo, la proprietà intellettuale comprende, fra l'altro, i diritti d'autore - compresi quelli dei programmi informatici e le banche di dati - e i diritti connessi, i marchi commerciali o di servizi, le indicazioni geografiche - comprese le denominazioni d'origine -, i disegni e i modelli industriali, i brevetti, le topografie dei circuiti integrati, la protezione delle informazioni riservate e la protezione contro la concorrenza sleale definita all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi sulla tutela della proprietà industriale.

3. Le parti convengono di garantire, nell'ambito delle rispettive leggi, normative e politiche, una protezione adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale in conformità delle norme internazionali più rigorose, contenute nell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale connessi al commercio (TRIPS) concluso nell'ambito dell'OMC, nonché, se del caso, a rafforzare detta protezione concludendo, ad esempio, un accordo sulla tutela e sul reciproco riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine.

4. La cooperazione nel settore potrà comprendere un'assistenza tecnica fornita attraverso programmi e progetti comuni.

5. In caso di controversie commerciali connesse alla tutela della proprietà intellettuale, le parti potranno consultarsi al fine di risolvere eventuali dubbi e problemi in merito all'applicazione delle rispettive norme di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

6. In caso di ricerche e di altre attività scientifiche comuni nei settori della scienza e della tecnologia, le parti stabiliranno di comune accordo i criteri di attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale applicabili ai risultati ottenuti.

Articolo 11 Cooperazione in materia di commesse pubbliche

1. Le parti decidono di collaborare per garantire, sulla base della reciprocità, procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti per le rispettive commesse pubbliche nonché per la concessione di appalti a enti del settore dei servizi pubblici a livello centrale, federale, regionale, provinciale e locale.

2. Per il conseguimento di questo obiettivo, le parti convengono di esaminare la possibilità di concludere un accordo sull'aggiudicazione delle commesse in questi settori in condizioni trasparenti, eque e soggette a chiari meccanismi di impugnazione.

3. La cooperazione tra le parti riguarderà altresì l'assistenza tecnica nei settori connessi all'accordo sulle commesse pubbliche (ACP).

4. Le parti prendono in considerazione la possibilità di consultarsi annualmente in merito.

TITOLO IV COOPERAZIONE ECONOMICA

Articolo 12 Obiettivi

1. Tenendo conto dei risultati positivi dell'accordo quadro di cooperazione firmato nel dicembre 1990 tra la Comunità e il Cile, le parti si impegnano, con il presente accordo, a rafforzare e ampliare la cooperazione economica globale favorendo la sinergia produttiva, creando nuove opportunità e migliorando la competitività economica di entrambe.

2. La cooperazione economica fra le parti si svolge su basi più ampie possibile, senza escludere a priori nessun settore e tenendo conto delle rispettive priorità, dell'interesse comune e delle competenze specifiche.

3. Le parti cooperano, in via prioritaria, in tutti i settori favorevoli alla creazione di legami e reti economici e sociali fra le imprese quali il commercio, gli investimenti, la tecnologia, i sistemi di informazione e la comunicazione.

4. Nell'ambito di questa cooperazione, le parti favoriscono gli scambi di informazioni necessari per seguire da vicino l'evoluzione delle loro politiche e dei loro equilibri macroeconomici nonché per garantire il buon funzionamento del mercato.

5. Tenendo conto del grado di liberalizzazione del Cile nei settori dei servizi, degli investimenti e della cooperazione scientifica, tecnologica, industriale e agricola, le parti si impegnano, in particolare, a fare il possibile per ampliare e rafforzare la cooperazione in materia.

6. Le parti tengono conto della necessità di tutelare l'ambiente e gli equilibri ecologici in tutte le azioni di cooperazione economica che esse intraprendono.

7. Lo sviluppo sociale e, in particolare, la promozione dei diritti sociali fondamentali è alla base di tutte le azioni e misure sostenute dalle parti in questo campo.

Articolo 13 Cooperazione a livello dell'industria e delle imprese

1. Le parti promuovono la cooperazione a livello dell'industria e delle imprese al fine di creare un contesto favorevole allo sviluppo economico, che tenga conto dei loro reciproci interessi.

2. La cooperazione mira in particolare a:

a) incrementare i flussi di scambi commerciali, gli investimenti, i progetti di cooperazione industriale e i trasferimenti di tecnologia;

b) favorire la modernizzazione e la diversificazione industriale;

c) individuare ed eliminare gli ostacoli alla cooperazione industriale tra le parti mediante misure che favoriscano il rispetto delle regole di concorrenza e il loro adeguamento alle esigenze del mercato, tenendo conto della partecipazione degli operatori e della concertazione fra di essi;

d) incentivare la cooperazione tra operatori economici di entrambe le parti, segnatamente le piccole e medie imprese (PMI);

e) favorire l'innovazione industriale sviluppando un'impostazione integrata e decentrata della cooperazione tra gli operatori di entrambe le parti;

f) mantenere la coerenza di tutte le azioni in grado di influire positivamente sulla cooperazione tra le imprese di entrambe le parti.

3. La cooperazione, nel quadro di un'impostazione dinamica, integrata e decentrata, prevede principalmente le seguenti azioni:

a) intensificazione dei contatti tra le imprese, segnatamente le PMI, e gli operatori di entrambe le parti onde individuare e sfruttare gli interessi comuni e incrementare gli scambi, gli investimenti e i progetti di cooperazione industriale e aziendale in genere, soprattutto attraverso la promozione delle joint venture;

b) promozione delle iniziative e dei progetti di cooperazione individuati intensificando il dialogo tra le reti di operatori cileni e europei;

c) sviluppo delle iniziative complementari alla cooperazione tra le imprese, segnatamente quelle connesse alla politica di qualità industriale delle stesse e all'innovazione industriale, alla formazione e alla ricerca applicata, allo sviluppo e al trasferimento della tecnologia.

Articolo 14 Cooperazione nel settore dei servizi

1. Le parti riconoscono la sempre maggiore importanza dei servizi per lo sviluppo delle loro economie. A tal fine, esse rafforzano e intensificano la cooperazione nel settore, nel quadro delle loro competenze e in conformità dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).

2. Le parti individuano settori prioritari di cooperazione onde sfruttare al meglio gli strumenti disponibili.

Le azioni previste riguardano principalmente:

a) l'agevolazione dell'accesso delle PMI ai capitali e alle tecnologie di mercato;

b) lo sviluppo del commercio tra le parti e con i mercati dei paesi terzi;

c) l'incoraggiamento dell'incremento della produttività e il miglioramento della competitività, nonché la diversificazione in questo settore;

d) lo scambio di informazioni sulle norme, leggi e regolamenti che disciplinano gli scambi commerciali di servizi;

e) lo scambio di informazioni sulle modalità:

- di attribuzione delle licenze e dei certificati a coloro che prestano servizi a titolo professionale e

- di riconoscimento dei titoli professionali;

f) lo sviluppo del settore del turismo onde migliorare l'informazione e lo scambio di esperienze e promuovere, di conseguenza, lo sviluppo sostenibile e ordinato dell'offerta turistica. Analogamente, si cercherà di sostenere la formazione delle risorse umane nel settore e le operazioni congiunte in materia di promozione e di marketing.

Articolo 15 Promozione degli investimenti

Le parti contribuiscono a mantenere, nell'ambito delle rispettive competenze, un contesto stabile e favorevole a reciproci investimenti.

La cooperazione in questo settore prevede, tra l'altro:

a) meccanismi di informazione, identificazione e divulgazione delle legislazioni e delle possibilità d'investimento;

b) il sostegno alla creazione di un quadro giuridico favorevole agli investimenti tra le parti, se del caso attraverso la conclusione, tra il Cile e gli Stati membri interessati della Comunità, di accordi bilaterali volti a promuovere e tutelare gli investimenti e ad evitare la doppia imposizione;

c) lo sviluppo di procedure amministrative armonizzate e semplificate;

d) lo sviluppo di meccanismi di coinvestimento, segnatamente con le PMI delle parti.

Articolo 16 Cooperazione in materia di scienza e tecnologia

1. Le parti convengono di cooperare nel settore scientifico e tecnologico in funzione degli interessi comuni e nel rispetto delle loro politiche.

2. La cooperazione ha come obiettivi:

a) lo scambio di informazioni e di esperienze scientifiche e tecnologiche, segnatamente attraverso l'attuazione di politiche e programmi ad hoc;

b) l'avvio di relazioni durature tra gli ambienti scientifici delle Parti;

c) l'intensificazione delle attività innovative nelle imprese cilene ed europee;

d) la promozione del trasferimento tecnologico.

3. La cooperazione è attuata principalmente mediante:

a) progetti congiunti di ricerca in settori comuni, eventualmente con l'attiva partecipazione delle imprese;

b) scambi di scienziati onde promuovere la ricerca, la preparazione dei progetti e la formazione ad alto livello;

c) incontri fra scienziati di entrambe le parti per favorire gli scambi di informazioni, l'interazione e l'individuazione dei settori comuni di ricerca;

d) l'opportuna divulgazione dei risultati e il rafforzamento dei legami tra i settori pubblico e privato;

e) lo scambio di esperienze in materia di standardizzazione;

f) la valutazione delle attività.

4. Le parti cercano di associare alla cooperazione i rispettivi istituti di formazione superiore, i centri di ricerca e i settori produttivi, segnatamente le PMI.

5. Le parti decidono di comune accordo, senza escludere a priori nessun settore, la portata, la natura e le priorità di questa cooperazione nel quadro di un programma pluriennale che potrà essere adeguato a seconda delle circostanze.

Articolo 17 Cooperazione nel settore dell'energia

La cooperazione tra le parti avrà per oggetto il favorire il ravvicinamento delle loro economie in materia di energie rinnovabili e non rinnovabili, convenzionali e non convenzionali, e di tecnologie volte ad un'utilizzazione efficiente dell'energia.

La cooperazione in questo settore è attuata essenzialmente mediante:

a) scambi di informazioni, in tutte le forme appropriate, anche attraverso lo sviluppo delle banche dati tra gli operatori economici delle parti, la formazione e l'organizzazione di riunioni congiunte;

b) trasferimenti di tecnologia;

c) studi preliminari e attuazione di progetti ad opera delle istituzioni e delle imprese competenti delle parti;

d) partecipazione di operatori economici di entrambe le parti a progetti comuni di sviluppo tecnologico o infrastrutturali;

e) conclusione, se del caso, di opportuni accordi specifici in settori chiave di comune interesse;

f) sostegno alle istituzioni cilene responsabili delle questioni relative all'energia e della definizione della politica in questo settore;

g) programmi di formazione tecnica.

Articolo 18 Cooperazione nel settore dei trasporti

1. La cooperazione in questo settore mira principalmente a:

a) sostenere la modernizzazione dei sistemi di trasporto;

b) migliorare la circolazione di merci e persone e l'accesso al mercato dei trasporti;

c) promuovere delle norme di gestione.

2. La cooperazione è attuata principalmente mediante:

a) scambi di informazioni sulle rispettive politiche in materia di trasporti, nonché su altri temi di comune interesse;

b) programmi di formazione destinati agli operatori economici e ai responsabili delle pubbliche amministrazioni;

c) scambi di informazioni sull'installazione di stazioni di controllo (monitoring stations) come elementi del sistema mondiale di navigazione via satellite (GNSS).

3. Nell'ambito delle rispettive competenze e legislazioni e in conformità degli impegni internazionali, le Parti prestano attenzione a tutti gli aspetti relativi ai servizi internazionali di trasporto marittimo, per evitare che ostacolino l'espansione del commercio. In particolare, si garantirà un accesso senza restrizioni ai mercati, su basi commerciali e non discriminatorie.

Articolo 19 Cooperazione in materia di società dell'informazione e di telecomunicazioni

1. Le parti riconoscono che le tecnologie più avanzate dell'informazione e delle comunicazioni costituiscono un settore chiave della società moderna e sono di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale nonché per il passaggio armonioso alla società dell'informazione.

2. Le azioni di cooperazione previste riguardano in particolare:

a) il dialogo sui diversi aspetti della società dell'informazione, compresa la politica seguita in materia di telecomunicazioni;

b) gli scambi di informazioni e, eventualmente, l'assistenza tecnica in merito alla standardizzazione, alle prove di conformità e alla certificazione per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;

c) la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e l'elaborazione di nuovi strumenti di comunicazione nei settori delle comunicazioni avanzate, dei servizi e delle tecnologie dell'informazione;

d) la promozione e la realizzazione di progetti comuni di ricerca, di sviluppo tecnologico o industriali relativi alle nuove tecnologie dell'informazione, alle comunicazioni, alla telematica e alla società dell'informazione;

e) la possibilità che organismi cileni partecipino a progetti pilota e a programmi comunitari, soprattutto a livello regionale, secondo le modalità specifiche dei settori corrispondenti;

f) l'interconnessione e l'interoperatività fra le reti e i servizi telematici della Comunità e del Cile.

Articolo 20 Cooperazione in materia di tutela dell'ambiente

1. Le parti si impegnano a sviluppare una collaborazione in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente, di prevenzione del degrado, di controllo della contaminazione e di promozione dell'uso razionale delle risorse naturali ai fini di uno sviluppo sostenibile.

In tale contesto ci si concentrerà sulla conservazione degli ecosistemi, sulla gestione globale delle risorse naturali, sull'impatto ambientale delle attività economiche, sull'ambiente urbano e sui programmi di decontaminazione.

2. La cooperazione prevede in particolare:

a) progetti destinati a potenziare le strutture e le politiche ambientali cilene;

b) scambi di informazioni e di esperienze, comprese le norme e gli standard rispettivi;

c) formazione, qualificazione e educazione ambientale;

d) assistenza tecnica e avvio di programmi comuni di ricerca.

Articolo 21 Cooperazione nei settori agricolo e rurale

1. Le parti promuovono la reciproca cooperazione nei settori agricolo e rurale. A tal fine, esse esaminano:

a) le misure volte a promuovere gli scambi di prodotti agricoli;

b) le misure ambientali sanitarie e fitosanitarie e gli altri aspetti connessi, tenendo conto della legislazione vigente in materia in entrambe le parti e delle norme OMC.

2. La cooperazione prevede, tra l'altro, scambi di informazioni, assistenza tecnica ed esperimenti scientifici e tecnologici.

TITOLO V ALTRI SETTORI DI COOPERAZIONE

Articolo 22 Obiettivi e settori di applicazione

Le parti decidono di mantenere la cooperazione in materia di sviluppo sociale, funzionamento della pubblica amministrazione, informazione e comunicazione, formazione e integrazione regionale, privilegiando i settori tali da favorire il processo di ravvicinamento per creare un'associazione politica ed economica tra di esse.

Articolo 23 Cooperazione finanziaria e tecnica e cooperazione in materia di sviluppo sociale

1. Le parti ribadiscono l'importanza della cooperazione finanziaria e tecnica, che dovrà incentrarsi sulla lotta contro la miseria e sostenere, in genere, le fasce sociali più svantaggiate.

2. La cooperazione potrà comprendere i seguenti programmi pilota:

a) programmi per la creazione di posti di lavoro e la formazione professionale;

b) progetti di gestione e amministrazione dei servizi sociali;

c) progetti relativi allo sviluppo e agli alloggi rurali, nonché all'assetto territoriale;

d) programmi nei settori della sanità e dell'istruzione elementare;

e) sostegno alle organizzazioni di base della società civile;

f) programmi e progetti volti a lottare contro la povertà creando posti di lavoro e possibilità di produzione;

g) programmi volti a migliorare la qualità della vita, segnatamente per le classi sociali più svantaggiate.

Articolo 24 Cooperazione in materia di pubblica amministrazione e di integrazione regionale

1. Le parti cooperano nel settore della pubblica amministrazione onde agevolare l'adeguamento dei sistemi amministrativi all'apertura dei loro scambi di beni e servizi.

2. In tale contesto, le parti collaborano anche per agevolare le trasformazioni amministrative risultanti dal processo di integrazione dell'America Latina.

3. Per aiutare il Cile a conseguire la modernizzazione amministrativa, il decentramento e la regionalizzazione, le parti forniscono una cooperazione che può interessare l'intero funzionamento istituzionale, ispirandosi ai meccanismi e alle politiche della Comunità.

4. La cooperazione si realizzerà, in particolare, attraverso:

a) un'assistenza agli organismi cileni incaricati di definire e attuare le politiche, soprattutto mediante contatti tra il personale delle istituzioni europee e cilene;

b) scambi di informazioni in tutte le forme appropriate, comprese le reti informatiche, tutelando i dati personali in tutti i settori previsti;

c) trasferimenti di esperienze;

d) studi preliminari e realizzazione di progetti congiunti;

e) formazione e sostegno istituzionale.

Articolo 25 Cooperazione interistituzionale

1. Le parti riconoscono che è necessaria una più stretta cooperazione amministrativa tra le istituzioni competenti.

2. La cooperazione, che si svolge su basi il più ampie possibile, si avvale in particolare:

a) di tutti i mezzi atti a favorire scambi regolari di informazioni, anche mediante la creazione congiunta di reti informatiche di comunicazione;

b) di consulenze e formazione;

c) di trasferimenti di esperienze.

Articolo 26 Cooperazione in materia di comunicazione, informazione e cultura

1. Considerati gli strettissimi vincoli culturali esistenti tra il Cile e gli Stati membri della Comunità europea, le parti decidono di intensificare la cooperazione in materia, estendendola anche alla comunicazione e all'informazione.

2. Nell'ambito delle rispettive competenze, le parti collaborano per promuovere;

a) gli incontri tra i rispettivi responsabili della comunicazione e dell'informazione compresa, eventualmente, la necessaria assistenza tecnica;

b) gli scambi di informazioni sulle questioni di interesse comune;

c) l'organizzazione di manifestazioni culturali;

d) le attività (studi e azioni di formazione) volte a tutelare il patrimonio culturale.

3. Le parti decidono di collaborare, nel modo più ampio possibile, nei settori audiovisivo e giornalistico.

Articolo 27 Cooperazione in materia di istruzione e formazione

1. Nei limiti delle rispettive competenze, le parti definiscono i mezzi necessari per migliorare l'istruzione e la formazione, sia a livello di giovani e di istruzione di base che nel quadro della cooperazione fra università e imprese. Si rivolgerà particolare attenzione all'istruzione e alla formazione professionale delle fasce sociali più svantaggiate.

2. Le parti privilegiano le azioni volte a instaurare contatti permanenti fra i rispettivi organismi specializzati nonché a facilitare l'uso comune delle risorse tecniche e gli scambi di esperienze.

3. Tali azioni sono attuate principalmente mediante:

a) accordi tra gli istituti d'istruzione e di formazione;

b) incontri fra gli organismi responsabili dell'istruzione e della formazione.

4. La cooperazione tra le parti ha altresì per scopo di concludere accordi settoriali in materia di istruzione, formazione e giovani.

Articolo 28 Cooperazione in materia di lotta contro la droga e il narcotraffico

1. Nell'ambito delle rispettive competenze, le parti coordinano le azioni e intensificano la cooperazione per lottare contro l'abuso e il traffico illeciti di stupefacenti, l'uso indebito dei precursori chimici e il riciclaggio dei proventi del narcotraffico. A tal fine, le parti coordinano le azioni e i settori della cooperazione sia a livello bilaterale che nelle organizzazioni e nei consessi internazionali.

2. La cooperazione, che si avvarrà degli organi competenti in questi settori, prevede principalmente:

a) progetti di formazione, istruzione, trattamento e reinserimento dei tossicomani e programmi per impedire il consumo illegale di stupefacenti;

b) programmi di ricerca congiunti;

c) programmi di formazione per i pubblici funzionari in materia di prevenzione e controllo del traffico illecito, riciclaggio del denaro e controllo del commercio dei precursori e dei prodotti chimici fondamentali;

d) scambi delle informazioni pertinenti e adozione di misure appropriate per lottare contro il traffico illecito e il riciclaggio del denaro in conformità delle convenzioni multilaterali vigenti e delle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI);

e) la prevenzione dello sviamento dei precursori chimici e delle altre sostanze fondamentali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. La prevenzione è basata sulla Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, sui principi adottati dalla Comunità e dalle autorità internazionali competenti e sulle raccomandazioni della Task Force Azione chimica (CATF).

3. Le parti possono estendere, di comune accordo, la cooperazione ad altri settori.

Articolo 29 Cooperazione in materia di tutela dei consumatori

1. Le parti convengono che la collaborazione in tale ambito dovrà essere destinata a perfezionare i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori cercando di renderli sempre più compatibili in conformità delle rispettive legislazioni.

2. La cooperazione si incentrerà principalmente nei seguenti aspetti:

a) scambi di informazioni e di esperti;

b) azioni di formazione e assistenza tecnica.

Articolo 30 Cooperazione nel settore della pesca marittima

Le parti decidono di collaborare nel rispetto dei loro obblighi internazionali di natura commerciale e ambientale, instaurando un dialogo regolare onde esaminare la possibilità di intensificare la cooperazione nel settore della pesca e concludere, a termine, un accordo in materia.

Articolo 31 Cooperazione triangolare

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per favorire processi di sviluppo equilibrati e sostenibili, le parti convengono di promuovere programmi di cooperazione triangolare con i paesi terzi nei settori di comune interesse.

TITOLO VI STRUMENTI DELLA COOPERAZIONE

Articolo 32

1. Per facilitare il conseguimento degli obiettivi della cooperazione prevista dal presente accordo, le parti si impegnano a mettere a disposizione mezzi adeguati, anche finanziari, a seconda delle disponibilità e dei rispettivi meccanismi.

2. Le parti invitano la Banca europea per gli investimenti a intensificare i suoi interventi in Cile, in conformità delle sue procedure e dei suoi criteri di finanziamento.

TITOLO VII QUADRO ISTITUZIONALE

Articolo 33

1. È istituito un consiglio congiunto dell'accordo quadro di cooperazione, in appresso denominato «consiglio congiunto», incaricato di sorvegliare l'applicazione del presente accordo. Il consiglio congiunto si riunisce a livello ministeriale a scadenze periodiche, e ogniqualvolta lo richiedano le circostanze.

2. Il consiglio congiunto esamina i problemi di rilievo inerenti all'applicazione del presente accordo, nonché le altre questioni bilaterali o internazionali di comune interesse, onde raggiungere gli obiettivi fissati.

3. Il consiglio congiunto può inoltre presentare proposte appropriate, previo accordo tra le parti. Nell'esercizio delle sue funzioni esso provvede a proporre raccomandazioni che contribuiscano a realizzare, a termine, l'obiettivo ulteriore dell'associazione politica ed economica.

Articolo 34

1. Il consiglio congiunto è composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e, dall'altro, dai rappresentanti del Cile.

2. Il consiglio congiunto adotta il proprio regolamento interno.

3. Il consiglio congiunto è presieduto a turno da un rappresentante di ciascuna parte.

Articolo 35

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio congiunto è assistito da una commissione mista composta da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea, della Commissione europea, da una parte, e del Cile, dall'altra.

2. Di norma, la commissione mista si riunisce una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e in Cile. La data e l'ordine del giorno delle riunioni vengono fissati di comune accordo. Possono essere indette riunioni straordinarie previo consenso delle parti. La commissione mista è presieduta a turno da un rappresentante di ciascuna parte.

3. Il consiglio congiunto determina, nel suo regolamento interno, le modalità di funzionamento della commissione mista.

4. Il consiglio congiunto può delegare, integralmente o parzialmente, le sue competenze alla commissione mista, che garantisce la continuità delle sue riunioni.

5. La commissione mista assiste il consiglio congiunto nell'esercizio delle sue funzioni, e provvede in particolare a:

a) favorire le relazioni commerciali in conformità degli obiettivi del presente accordo, in particolare le disposizioni del titolo III;

b) scambiare opinioni sui futuri programmi di cooperazione e sui mezzi di esecuzione disponibili, nonché su tutte le questioni di interesse comune relative alla liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi;

c) sottoporre al consiglio congiunto le proposte della sottocommissione commerciale volte ad agevolare la preparazione della liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi e le proposte destinate ad intensificare la cooperazione nel settore; e

d) in generale, presentare al consiglio congiunto proposte che contribuiscano al conseguimento dell'obiettivo finale, vale a dire l'associazione politica ed economica fra le parti.

Articolo 36

Il consiglio congiunto può decidere di creare tutti gli organi necessari per assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti. Esso determina la composizione, gli obiettivi e il funzionamento di tali organi.

Articolo 37

1. Le parti convengono di istituire una sottocommissione commerciale mista che garantisca il conseguimento degli obiettivi commerciali previsti all'articolo 5 e prepari la liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi.

2. La sottocommissione commerciale mista sarà composta da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea, della Commissione europea, da una parte, e del Cile, dall'altra.

3. Essa può richiedere l'esecuzione di tutti gli studi e di tutte le analisi tecniche che ritiene necessari.

4. La sottocommissione commerciale mista presenta almeno una volta all'anno alla commissione mista di cui all'articolo 35 una relazione sullo svolgimento dei suoi lavori, formulando proposte finalizzate alla futura liberalizzazione degli scambi commerciali.

5. La sottocommissione commerciale mista sottopone, per approvazione, alla commissione mista il suo regolamento interno.

Articolo 38 Clausola di consultazione

Nell'ambito delle rispettive competenze, le parti si impegnano a consultarsi su tutti i temi contemplati dal presente accordo.

La procedura per le consultazioni di cui al paragrafo precedente sarà stabilita nel regolamento interno della commissione mista.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39 Definizione delle parti

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono, da un lato, la Comunità, i suoi Stati membri o la Comunità e i suoi Stati membri, conformemente alle rispettive competenze definite dal trattato che istituisce la Comunità europea, e, dall'altro, la Repubblica del Cile.

Articolo 40 Clausola evolutiva

Le parti possono ampliare, di concerto, il presente accordo onde approfondire la cooperazione e completarla, conformemente alle rispettive legislazioni, mediante la conclusione di accordi su settori o attività specifici, tenendo conto dell'esperienza acquisita durante la sua esecuzione.

Articolo 41 Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica del Cile.

Articolo 42 Durata e entrata in vigore

1. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

2. In conformità delle rispettive procedure e in funzione dei lavori e delle proposte elaborate nel quadro istituzionale del presente accordo, le parti stabiliscono l'opportunità, il momento e le condizioni per il passaggio all'associazione politica ed economica a seconda dei progressi compiuti nel quadro del presente accordo.

3. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle necessarie formalità.

4. Dette notifiche sono dirette al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, depositario del presente accordo.

5. L'accordo sostituirà, sin dalla sua entrata in vigore, l'accordo quadro di cooperazione firmato il 20 dicembre 1990 tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Cile.

Articolo 43 Adempimento degli obblighi

1. Le parti adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi ivi fissati.

Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce alla commissione mista tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio alla commissione mista e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.

2. Le parti decidono che ai fini del paragrafo 1, per «casi particolarmente urgenti», s'intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell'accordo ad opera di una di esse. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste:

a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale oppure

b) nell'inosservanza degli elementi fondamentali dell'accordo di cui all'articolo 1.

3. Le parti convengono che per «misure appropriate», ai sensi del presente articolo, s'intendono le misure prese in conformità del diritto internazionale. Se una parte prende una misura in un caso particolarmente urgente ai sensi del presente articolo, l'altra parte può chiedere che sia indetta entro quindici giorni una riunione in merito.

Articolo 44 Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Florencia, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y seis.

Udfærdiget i Firenze, den enogtyvende juni nitten hundrede og seksoghalvfems.

Geschehen zu Florenz am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertsechsundneunzig.

¸ãéíå óôç Öëùñåíôßá, óôéò åßêïóé ìßá Éïõíßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá Ýîé.

Done at Florence on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Fait à Florence, le vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Fatto a Firenze, addì ventuno giugno millenovecentonovantasei.

Gedaan te Florence, de eenentwintigste juni negentienhonderd zesennegentig.

Feito em Florença, em vinte e um de Junho de mil novecentos e seis.

Tehty Firenzessä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.

Som skedde i Florens den tjugoförsta juni nittonhundranittiosex.

Pour le royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

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Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Kongeriget Danmark

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar ceann na hÉireann

For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Pour le grand-duché de Luxembourg

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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Pela República Portuguesa

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

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Por la República de Chile

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ALLEGATO

Dichiarazione congiunta sul dialogo politico tra l'Unione europea e il Cile

1. PREAMBOLO

L'Unione europea e il Cile,

- consapevoli del patrimonio culturale comune e degli stretti vincoli storici, politici ed economici che li uniscono;

- spinti dalla loro adesione ai valori democratici e ribadendo che il rispetto dei diritti umani, delle libertà individuali e dei principi dello Stato di diritto su cui si fondano le società democratiche è alla base delle politiche interna ed estera dei paesi dell'Unione europea e del Cile nonché del loro progetto comune;

- desiderosi di consolidare la pace e la sicurezza internazionali secondo i principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e decisi ad applicare i principi relativi alla prevenzione e alla soluzione pacifica dei conflitti internazionali;

- riconoscendo l'utilità dell'integrazione regionale per la promozione di uno sviluppo sostenibile e armonioso dei loro popoli, in base ai principi del progresso sociale e della solidarietà;

- basandosi sulle relazioni privilegiate instaurate dall'accordo quadro di cooperazione concluso tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile,

hanno deciso di impostare le loro relazioni secondo una prospettiva a lungo termine.

2. OBIETTIVI

Basandosi sulle conclusioni adottate il 17 luglio 1995 dal Consiglio dell'Unione europea e sulla comunicazione intitolata «Verso un approfondimento delle relazioni tra Unione europea e Cile», le parti ribadiscono l'intenzione di concludere un accordo che esprima la loro volontà politica di creare, come obiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica.

A tal fine, le parti hanno deciso di avviare un dialogo politico più intenso, onde garantire una più stretta concertazione sulle questioni di comune interesse coordinando, in particolare, le rispettive posizioni nei consessi multilaterali competenti. Tale dialogo potrebbe estendersi ad altri interlocutori della regione oppure, nella misura del possibile, svolgersi a margine di altri dialoghi politici già in corso.

3. MECCANISMI DI DIALOGO

Per avviare e sviluppare il dialogo politico sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse, le parti hanno previsto:

a) incontri periodici, secondo modalità definite dalle parti, tra il presidente della Repubblica del Cile e le massime autorità dell'Unione europea;

b) incontri periodici, secondo modalità definite dalle parti, tra i rispettivi ministri degli affari esteri;

c) riunioni periodiche tra gli altri ministri sulle questioni di comune interesse, sempreché le parti le ritengano necessarie per consolidare le loro relazioni;

d) riunioni periodiche tra alti funzionari di entrambe le parti.

4. L'Unione europea e il Cile decidono che la presente dichiarazione congiunta costituirà il punto di partenza per l'avvio di relazioni più strette e più profonde.

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