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Document 21994D1231(04)

    Decisione del Comitato misto SEE n. 33/94, del 15 dicembre 1994, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    GU L 372 del 31.12.1994, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/33(2)/oj

    21994D1231(04)

    Decisione del Comitato misto SEE n. 33/94, del 15 dicembre 1994, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    Gazzetta ufficiale n. L 372 del 31/12/1994 pag. 0005 - 0006


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 33/94

    del 15 dicembre 1994

    che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

    considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 7/94, del 21 marzo 1994, che modifica il protocollo 47 ed alcuni allegati dell'accordo SEE ();

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3457/92 della Commissione, del 30 novembre 1992, recante modalità di esecuzione concernenti il certificato di controllo previsto per le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi terzi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (), deve essere incorporato nell'accordo;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3713/92 della Commissione, del 22 dicembre 1992, che rinvia, per quanto riguarda le importazioni da determinati paesi terzi, la data di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (), deve essere incorporato nell'accordo;

    considerando che il regolamento (CE) n. 468/94 della Commissione, del 2 marzo 1994, che modifica l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzioni biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (), deve essere incorporato nell'accordo;

    considerando che il regolamento (CE) n. 688/94 della Commissione, del 28 marzo 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 3713/92 che rinvia, per quanto riguarda le importazioni da determinati paesi terzi, la data di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (), deve essere incorporato nell'accordo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    1. Al punto 54b [regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio] del capo XII dell'allegato II dell'accordo, tra i regolamenti della Commissione (CEE) n. 2083/92 (392 R 2083) e (CEE) n. 2608/93 (393 R 2608), sono inseriti i trattini seguenti:

    «-392 R 3457: Regolamento (CEE n. 3457/92 della Commissione, del 30 novembre 1992 (GU n. L 350 dell'1. 12. 1992, pag. 56),

    - 392 R 3713: Regolamento (CEE) n. 3713/92 della Commissione, del 22 dicembre 1992 (GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 21).»

    2. Prima degli adattamenti sono inseriti i trattini seguenti:

    «-394 R 0468: Regolamento (CE) n. 468/94 della Commissione, del 2 marzo 1994 (GU n. L 59 del 3. 3. 1994, pag. 1),

    - 394 R 0688: Regolamento (CE n. 688/94 della Commissione, del 28 marzo 1994 (GU n. L 84 del 29. 3. 1994, pag. 9).»

    Articolo 2

    I testi dei regolamenti (CEE) n. 3457/92, (CEE) n. 3713/92, (CE) n. 468/94 e (CE) n. 688/94 nelle lingue finlandese, islandese, norvegese e svedese, acclusi alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 1995, a condizione che siano avvenute tutte le notifiche al Comitato misto SEE ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1994.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    H. HAFSTEIN

    () GU n. L 160 del 28. 6. 1994, pag. 1.

    () GU n. L 350 dell'1. 12. 1992, pag. 56.

    () GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 21.

    () GU n. L 59 del 3. 3. 1994, pag. 1.

    () GU n. L 84 del 29. 3. 1994, pag. 9.

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