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Document 21994A1223(01)

Negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) - Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)

OMC

GU L 336 del 23.12.1994, p. 3–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/06/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/800(1)/oj

Related Council decision

21994A1223(01)

Negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) - Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) OMC

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 23/12/1994 pag. 0003 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 38 pag. 0005
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 38 pag. 0005


ACCORDO CHE ISTITUISCE L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO

LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO,

RICONOSCENDO che le loro relazioni nel campo del commercio e delle attività economiche dovrebbero essere finalizzate ad innalzare il tenore di vita, a garantire la piena occupazione e un volume sostanziale e in continua crescita di reddito reale e di domanda effettiva, e ad espandere la produzione e il commercio di beni e servizi, consentendo al tempo stesso un impiego ottimale delle risorse mondiali, conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, che miri a tutelare e a preservare l'ambiente e a potenziare gli strumenti per perseguire tale obiettivo in maniera compatibile con le rispettive esigenze e i rispettivi problemi, derivanti dai diversi livelli di sviluppo economico;

RICONOSCENDO altresì che occorre adoperarsi concretamente affinché i paesi in via di sviluppo, in particolare quelli meno avanzati, si assicurino una quota della crescita del commercio internazionale proporzionale alle necessità del loro sviluppo economico;

DESIDERANDO contribuire a tali obiettivi attraverso la conclusione di mutui accordi reciprocamente convenienti finalizzati a una sostanziale riduzione delle tariffe e degli altri ostacoli agli scambi e all'eliminazione dei trattamenti discriminatori nelle relazioni commerciali internazionali;

RISOLUTE dunque a dar vita a un sistema commerciale multilaterale integrato più razionale e duraturo che comprenda l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, i risultati dei programmi di liberalizzazione degli scambi avviati in passato e tutti i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

DECISE a preservare i principi fondamentali di tale sistema commerciale multilaterale e a perseguirne gli obiettivi essenziali,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo I

Istituzione dell'Organizzazione

Si istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominata «l'OMC»).

Articolo II

Campo di attività dell'OMC

1. L'OMC funge da quadro istituzionale comune per la gestione delle relazioni commerciali tra i suoi membri nelle questioni relative agli accordi e agli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati del presente accordo.

2. Gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 (in appresso denominati «accordi commerciali multilaterali») costituiscono parte integrante del presente accordo e sono impegnativi per tutti i membri.

3. Gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui all'allegato 4 (in appresso denominati «accordi commerciali plurilaterali») fanno anch'essi parte del presente accordo per i membri che li hanno accettati, per i quali sono impegnativi. Gli accordi commerciali plurilaterali non comportano obblighi né diritti per i membri che non li hanno accettati.

4. L'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 riportato nell'allegato 1A (in appresso denominato «GATT 1994») è giuridicamente distinto dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio datato 30 ottobre 1947 allegato all'Atto finale adottato alla conclusione della seconda sessione del comitato preparatorio della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sull'occupazione, come successivamente rettificato, emendato o modificato (in appresso denominato «GATT 1947»).

Articolo III

Funzioni dell'OMC

1. L'OMC favorisce l'attuazione, l'amministrazione e il funzionamento del presente accordo e degli accordi commerciali multilaterali, ne persegue gli obiettivi e funge da quadro per l'attuazione, l'amministrazione e il funzionamento degli accordi commerciali plurilaterali.

2. L'OMC fornisce un contesto nel cui ambito si possono svolgere negoziati tra i suoi membri per quanto riguarda le loro relazioni commerciali multilaterali nei settori contemplati dagli accordi riportati in allegato al presente accordo. L'OMC può inoltre fungere da ambito per ulteriori negoziati tra i suoi membri per quanto riguarda le loro relazioni commerciali multilaterali e da contesto per l'applicazione dei risultati di tali negoziati, secondo le modalità eventualmente decise da una Conferenza dei ministri.

3. L'OMC amministra l'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (in appresso denominata «intesa sulla risoluzione delle controversie» o «DSU» [Dispute Settlement Understanding]) riportata nell'allegato 2 del presente accordo.

4. L'OMC amministra il meccanismo di esame delle politiche commerciali (in appresso denominato «TPRM» [Trade Policy Review Mechanism]) di cui all'allegato 3 del presente accordo.

5. Al fine di rendere più coerente la determinazione delle politiche economiche a livello globale, l'OMC coopera, se del caso, con il Fondo monetario internazionale e con la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e con le agenzie ad essa affiliate.

Articolo IV

Struttura dell'OMC

1. Si costituisce una Conferenza dei ministri composta da rappresentanti di tutti i membri che si riunisce almeno una volta ogni due anni. La Conferenza dei ministri svolge le funzioni dell'OMC e prende le iniziative a tal fine necessarie. La Conferenza dei ministri è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali, su richiesta di un membro, conformemente agli specifici requisiti del processo decisionale previsti dal presente accordo e dall'accordo commerciale multilaterale in questione.

2. Si costituisce un Consiglio generale composto da rappresentanti di tutti i membri che si riunisce quando necessario. Negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri, le sue funzioni sono esercitate dal Consiglio generale. Il Consiglio generale esercita inoltre le funzioni ad esso attribuite dal presente accordo. Il Consiglio generale decide il proprio regolamento interno e approva i regolamenti interni dei comitati di cui al paragrafo 7.

3. Il Consiglio generale si riunisce ogniqualvolta necessario per esercitare le funzioni dell'organo di conciliazione previsto nell'intesa sulla risoluzione delle controversie. L'organo di conciliazione può avere un proprio presidente e stabilisce il regolamento interno che ritiene necessario per l'esercizio delle sue funzioni.

4. Il Consiglio generale si riunisce quando necessario per svolgere le funzioni dell'organo di esame delle politiche commerciali previsto dal TPRM. L'organo di esame delle politiche commerciali può avere un proprio presidente e stabilisce il regolamento interno che ritiene necessario per l'esercizio delle sue funzioni.

5. Si costituiscono un consiglio per gli scambi di merci, un consiglio per gli scambi di servizi e un Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in appresso denominato «consiglio TRIPS» [Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights]), che operano sotto l'indirizzo generale del Consiglio generale. Il consiglio per gli scambi di merci sovrintende al funzionamento degli accordi commerciali multilaterali di cui all'allegato 1A. Il consiglio per gli scambi di servizi sovrintende al funzionamento dell'accordo generale sugli scambi di servizi (in appresso denominato «GATS» [General Agreement on Trade in Services]). Il consiglio TRIPS sovrintende al funzionamento dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in appresso denominato «accordo TRIPS»). Questi tre Consigli svolgono le funzioni ad essi attribuite dai rispettivi accordi e dal Consiglio generale. Essi stabiliscono i propri regolamenti interni, soggetti ad approvazione da parte del Consiglio generale. La partecipazione in qualità di membri di tali Consigli è aperta ai rappresentanti di tutti i membri. I suddetti Consigli si riuniscono ogniqualvolta sia necessario per esercitare le loro funzioni.

6. Il Consiglio per gli scambi di merci, il Consiglio per gli scambi di servizi e il Consiglio TRIPS istituiscono organismi sussidiari secondo le loro necessità. Detti organismi sussidiari stabiliscono i propri regolamenti interni, soggetti all'approvazione dei rispettivi Consigli.

7. La Conferenza dei ministri costituisce un comitato commercio e sviluppo, un comitato restrizioni per motivi di bilancia dei pagamenti e un comitato bilancio, finanze e amministrazione, che esercitano le funzioni loro attribuite dal presente accordo e dagli accordi commerciali multilaterali, nonché le eventuali ulteriori funzioni ad essi attribuite dal Consiglio generale, e può costituire altri comitati con le funzioni che ritiene opportune. Nel quadro delle sue funzioni, il comitato commercio e sviluppo riesamina periodicamente le disposizioni speciali degli accordi commerciali multilaterali a favore dei paesi meno sviluppati membri e riferisce al Consiglio generale perché siano prese le opportune iniziative. La partecipazione in qualità di membri di suddetti comitati è aperta ai rappresentanti di tutti i membri.

8. Gli organismi previsti dagli accordi commerciali plurilaterali esercitano le funzioni ad essi attribuite ai sensi di tali accordi e operano all'interno del quadro istituzionale dell'OMC. Detti organismi tengono regolarmente informato delle loro attività il Consiglio generale.

Articolo V

Relazioni con altre organizzazioni

1. Il Consiglio generale adotta adeguate disposizioni per garantire una cooperazione efficace con altre organizzazioni intergovernative che hanno responsabilità attinenti a quelle dell'OMC.

2. Il Consiglio generale può adottare adeguate disposizioni per tenere consultazioni o per cooperare con organizzazioni non governative operanti in settori attinenti a quelli contemplati dall'OMC.

Articolo VI

Segretariato

1. Si costituisce un segretariato dell'OMC (in appresso denominato «il segretariato») diretto da un Direttore generale.

2. La Conferenza dei ministri nomina il Direttore generale e adotta i regolamenti che specificano i poteri, i doveri, le condizioni di servizio e la durata del mandato del Direttore generale.

3. Il Direttore generale nomina il personale del segretariato e ne stabilisce i doveri e le condizioni di servizio conformemente ai regolamenti adottati dalla Conferenza dei ministri.

4. Le funzioni del Direttore generale e del personale del segretariato sono di carattere esclusivamente internazionale. Nell'esercizio delle loro funzioni, il Direttore generale e il personale del segretariato non chiedono né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun altra autorità esterna all'OMC. Essi evitano qualsiasi azione che possa ripercuotersi negativamente sulla loro posizione di funzionari internazionali. I membri dell'OMC rispettano il carettere internazionale delle funzioni del Direttore generale e del personale del segretariato e non cercano di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo VII

Bilancio e contributi

1. Il Direttore generale presenta al comitato bilancio, finanze e amministrazione il bilancio preventivo annuale e il rendiconto finanziario dell'OMC. Il comitato bilancio, finanze e amministrazione esamina il bilancio preventivo annuale e il rendiconto finanziario presentati dal Direttore generale e formula raccomandazioni in proposito al Consiglio generale. Il bilancio preventivo annuale è soggetto all'approvazione del Consiglio generale.

2. Il comitato bilancio, finanze e amministrazione propone al Consiglio generale regolamenti finanziari, che comprendono disposizioni in cui si sanciscono:

a) le dimensioni dei contributi per la suddivisione delle spese dell'OMC tra i suoi membri; e

b) le misure da adottare nei confronti dei membri in ritardo sui pagamenti.

I regolamenti finanziari si basano, per quanto possibile, sui regolamenti e sulle prassi del GATT 1947.

3. Il Consiglio generale adotta i regolamenti finanziari e il bilancio preventivo annuale con una maggioranza di due terzi che comprenda più della metà dei membri dell'OMC.

4. Ciascun membro versa senza indugio all'OMC la sua quota delle spese dell'OMC conformemente ai regolamenti finanziari adottati dal Consiglio generale.

Articolo VIII

Statuto dell'OMC

1. L'OMC ha personalità giuridica e ciascuno dei suoi membri le riconosce le capacità giuridiche necessarie per l'esercizio delle sue funzioni.

2. Ciascun membro riconosce all'OMC i privilegi e le immunità neccesari per l'esercizio delle sue funzioni.

3. Ciascun membro riconosce inoltre ai funzionari dell'OMC e ai rappresentanti dei membri i privilegi e la immunità necessari perché possano esercitare in modo indipendente le loro funzioni relative all'OMC.

4. I privilegi e le immunità riconosciuti dai membri all'OMC, ai suoi funzionari e ai rappresentanti dei suoi membri sono analoghi ai privilegi e alle immunità previsti dalla Convenzione sui privilegi e sulle immunità delle agenzie specializzate approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1947.

5. L'OMC può concludere un accordo per quanto riguarda la sede.

Articolo IX

Processo decisionale

1. L'OMC si attiene alla prassi delle decisioni adottate all'unanimità in vigore nel quadro del GATT 1947 (1). Salvo disposizioni diverse, qualora risulti impossibile adottare una decisione all'unanimità, la decisione relativa alla questione in discussione viene posta ai voti. Nelle riunioni della Conferenza dei ministri e del Consiglio generale, ogni membro dell'OMC ha un voto. Qualora le Comunità europee esercitino il loro diritto di voto, esse hanno un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri (2) membri dell'OMC. Le decisioni della Conferenza dei ministri e del Consiglio generale sono prese in base alla maggioranza dei voti espressi, salvo diverse disposizioni del presente accordo e dell'accordo commerciale multilaterale in questione (3).

2. La Conferenza dei ministri e il Consiglio generale hanno l'autorità esclusiva di adottare interpretazioni del presente accordo e degli accordi commerciali multilaterali. Nel caso dell'interpretazione di uno degli accordi commerciali multilaterali di cui all'allegato 1, essi esercitano la loro autorità sulla base di una raccomandazione del Consiglio che sovrintende al funzionamento di tale accordo. La decisione di adottare un'interpretazione è presa con una maggioranza dei tre quarti dei membri. Il presente paragrafo non viene utilizzato in modo tale da pregiudicare le disposizioni dell'articolo X in materia di emendamenti.

3. In circostanze eccezionali, la Conferenza dei ministri può decidere di concedere una deroga a un obbligo imposto a un membro dal presente accordo o da un accordo commerciale multilaterale, a condizione che tale decisione sia presa da tre quarti (4) dei membri, salvo diverse disposizioni del presente paragrafo.

a) Una richiesta di deroga relativa al presente accordo è sottoposta all'esame della Conferenza dei ministri conformemente alla prassi di decisione all'unanimità. La Conferenza dei ministri stabilisce un periodo, non superiore ai 90 giorni, per esaminare la richiesta. Se entro tale periodo non si raggiunge l'unanimità, la decisione di concedere la deroga viene presa da tre quarti dei membri.

b) Una richiesta di deroga relativa agli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A, 1B o 1C e ai relativi allegati viene anzitutto sottoposta, rispettivamente, al Consiglio per gli scambi di merci, al Consiglio per gli scambi di servizi o al Consiglio TRIPS, affinché la esamini per un periodo non superiore ai 90 giorni. Al termine di tale periodo, il Consiglio competente presenta una relazione alla Conferenza dei ministri.

4. Una decisione della Conferenza dei ministri che concede una deroga specifica le circostanze eccezionali che giustificano tale decisione, i termini e le condizioni che disciplinano l'applicazione della deroga e la data di scadenza di tale deroga. Le deroghe concesse per un periodo superiore a un anno sono riesaminate dalla Conferenza dei ministri entro un anno dalla data della concessione, e successivamente ogni anno fino alla loro scadenza. In occasione di ciascun riesame, la Conferenza dei ministri verifica se sussistono le circostanze eccezionali che giustificano la deroga e se sono stati rispettati i termini e le condizioni attinenti alla deroga. In base al riesame annuale la Conferenza dei ministri può prorogare, modificare o abrogare la deroga.

5. Le decisioni prese nell'ambito di un accordo commerciale plurilaterale, ivi comprese le decisioni relative a interpretazioni e deroghe, sono disciplinate dalle disposizioni di tale accordo.

Articolo X

Emendementi

1. Ciascun membro dell'OMC può dar corso a una proposta di emendamento delle disposizioni del presente accordo o degli accordi commerciali multilaterali di cui all'allegato 1 presentando una proposta in tal senso alla Conferenza dei ministri. Anche i Consigli di cui all'articolo IV, paragrafo 5, possono presentare alla Conferenza dei ministri proposte di emendamento delle disposizioni dei corrispondenti accordi commerciali multilaterali figuranti all'allegato 1 sul cui funzionamento sovrintendono. A meno che la Conferenza dei ministri decida un periodo più lungo, per un periodo di 90 giorni da quando la proposta è stata formalmente presentata alla Conferenza dei ministri, qualsiasi decisione di quest'ultima di sottoporre all'approvazione dei membri l'emendamento proposto è presa all'unanimità. A meno che si applichino le disposizioni dei paragrafi 2, 5 o 6, la decisione specifica se si applicano le disposizioni dei paragrafi 3 o 4. Qualora si raggiunga l'unanimità, la Conferenza dei ministri sottopone senza indugio l'emendamento proposto all'accettazione dei membri. Qualora non si raggiunga l'unanimità in una riunione della Conferenza dei ministri entro il periodo stabilito, la Conferenza dei ministri decide con una maggioranza di due terzi dei membri se sottoporre l'emendamento proposto all'accettazione dei membri. Fatte salve le disposizoni dei paragrafi 2, 5 e 6, all'emendamento proposto si applicano le disposizioni del paragrafo 3, a meno che la Conferenza dei ministri decida con una maggioranza di tre quarti dei membri che si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

2. Gli emendamenti alle disposizioni del presente articolo e alle disposizioni degli articoli sotto elencati entrano in vigore solo previa accettazione da parte di tutti i membri:

articolo IX del presente accordo;

articoli I e II del GATT 1994;

articolo II, paragrafo 1 del GATS;

articolo 4 dell'accordo TRIPS.

3. Gli emendamenti alle disposizioni del presente accordo o degli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A e 1C, diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 6, che sono di natura tale da alterare i diritti e gli obblighi dei membri, entrano in vigore, per i membri che li hanno accettati, solo dopo essere stati accettati da due terzi dei membri e, successivamente, per ogni membro quando il accetta. La Conferenza dei ministri può decidere, con una maggioranza di tre quarti dei membri, che un emendamento che entra in vigore ai sensi del presente paragrafo è di natura tale per cui un membro che non l'abbia accettato entro un periodo stabilito, caso per caso, dalla Conferenza dei ministri è libero di recedere dall'OMC o di rimanerne membro con il consenso della Conferenza dei ministri.

4. Gli emendamenti alle disposizioni del presente accordo e degli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A e 1C, diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 6 e di natura tale da non alterare i diritti e gli obblighi dei membri, entrano in vigore per tutti i membri una volta accettati da due terzi dei membri.

5. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, gli emendamenti alle parti I, II e III del GATS e ai relativi allegati entrano in vigore per i membri che li hanno accettati una volta accettati da due terzi dei membri e, successivamente, per ciascun membro quando li accetta. La Conferenza dei ministri può decidere con una maggioranza di tre quarti dei membri che un emendamento che entra in vigore ai sensi della presente disposizione è di natura tale per cui ciascun membro che non l'abbia accettato entro un periodo stabilito, caso per caso, dalla Conferenza dei ministri è libero di recedere dall'OMC o di rimanerne membro con il consenso della Conferenza dei ministri. Gli emendamenti alle parti IV, V e VI del GATS e ai relativi allegati entrano in vigore per tutti i membri una volta accettati da due terzi dei membri.

6. In deroga alle altre disposizioni del presente articolo, gli emendamenti all'accordo TRIPS conformi ai requisiti dell'articolo 71, paragrafo 2 di tale accordo possono essere adottati dalla Conferenza dei ministri senza ulteriori procedure formali di accettazione.

7. Ciascun membro dell'OMC che accetta un emendamento al presente accordo o ad un accordo commerciale multilaterale di cui all'allegato 1 deposita uno strumento di accettazione presso il Direttore generale dell'OMC entro il termine di accettazione stabilito dalla Conferenza dei ministri.

8. Ciascun membro dell'OMC può dar corso a una proposta di emendamento delle disposizoni degli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 2 e 3 presentando una proposta in tal senso alla Conferenza dei ministri. La decisione di approvare emendamenti all'accordo commerciale multilaterale di cui all'allegato 2 è presa all'unanimità e gli emendamenti entrano in vigore per tutti i membri una volta approvati dalla Conferenza dei ministri. Le decisioni di approvare emendamenti all'accordo commerciale multilaterale di cui all'allegato 3 entrano in vigore per tutti i membri una volta approvate dalla Conferenza dei ministri.

9. Su richiesta dei membri parti di un accordo commerciale, la Conferenza dei ministri può decidere esclusivamente all'unanimità di aggiungere tale accordo all'allegato 4. Su richiesta dei membri parti di un accordo commerciale plurilaterale, la Conferenza dei ministri può decidere di eliminare detto accordo dall'allegato 4.

10. Gli emendamenti ad un accordo commerciale plurilaterale sono disciplinati dalle disposizioni di tale accordo.

Articolo XI

Membri originali

1. Le parti contraenti del GATT 1947 alla data di entrata in vigore del presente accordo e le Comunità europee, che accettano il presente accordo e gli accordi commerciali multilaterali, i cui elenchi delle concessioni e degli impegni sono allegati al GATT 1994 e i cui elenchi di impegni specifici sono allegati al GATS, diventano membri originali dell'OMC.

2. I paesi meno avanzati riconosciuti tali dalle Nazioni Unite saranno tenuti ad assumersi impegni e a riconoscere concessioni solo nella misura in cui ciò sia compatibile con le loro specifiche esigenze commerciali, finanziarie e di sviluppo o con le loro capacità amministrative e istituzionali.

Articolo XII

Adesione

1. Ciascuno Stato o territorio doganale a sé stante dotato di piena autonomica nella gestione delle proprie relazioni commerciali esterne e degli altri aspetti contemplati dal presente accordo e dagli accordi commerciali multilaterali può aderire al presente accordo, a condizioni da convenirsi tra tale Stato o territorio e l'OMC. Tale adesione si applica al presente accordo e agli accordi commerciali multilaterali ad esso allegati.

2. Le decisioni relative alle adesioni sono prese dalla Conferenza dei ministri. La Conferenza dei ministri approva l'accordo sulle condizioni di adesione con una maggioranza di due terzi dei membri dell'OMC.

3. L'adesione a un accordo commerciale plurilaterale è disciplinata dalle disposizioni di tale accordo.

Articolo XIII

Non applicazione di accordi commerciali multilaterali tra determinati membri

1. Il presente accordo e gli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1 e 2 non si applicano tra un membro e un altro membro se l'uno o l'altro, nel momento in cui l'uno o l'altro diventa membro, non acconsente a tale applicazione.

2. Il paragrafo 1 può essere invocato tra membri originali dell'OMC che erano già parti contraenti del GATT 1947 solo nei casi in cui l'articolo XXXV di tale accordo sia stato invocato in precedenza e sia in vigore tra le suddette parti contraenti al momento dell'entrata in vigore per tali membri del presente accordo.

3. Il paragrafo 1 si applica tra un membro e un altro membro che ha aderito ai sensi dell'articolo XII solo se il membro che non acconsente all'applicazione lo ha notificato alla Conferenza dei ministri prima che quest'ultima abbia approvato l'accordo sulle condizioni di adesione.

4. La Conferenza dei ministri può riesaminare il funzionamento del presente articolo in casi particolari su richiesta di un membro e formulare le opportune raccomandazioni.

5. La non applicazione di un accordo commerciale plurilaterale tra le parti di tale accordo è disciplinata dalle disposizioni di tale accordo.

Articolo XIV

Accettazione, entrata in vigore e deposito

1. Il presente accordo è aperto all'accettazione, tramite firma o con altre modalità, delle parti contraenti del GATT 1947 e delle Comunità europee che soddisfano le condizioni per diventare membri originali dell'OMC conformemente all'articolo XI del presente accordo. Detta accettazione si applica al presente accordo e agli accordi commerciali multilaterali ad esso allegati. Il presente accordo e gli accordi commerciali multilaterali ad esso allegati entrano in vigore alla data stabilita dai ministri conformemente al paragrafo 3 dell'Atto finale che incorpora i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e rimane aperto per l'accettazione per un periodo di due anni a decorrere da tale data, salvo diversa decisione dei ministri. Un'accettazione successiva all'entrata in vigore del presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di tale accettazione.

2. Un membro che accetta il presente accordo successivamente alla sua entrata in vigore applica le concessioni e gli obblighi degli accordi commerciali multilaterali che devono essere applicati a determinate scadenze rispetto all'entrata in vigore del presente accordo come se avesse accettato il presente accordo alla data della sua entrata in vigore.

3. Fino all'entrata in vigore del presente accordo, il testo del presente accordo e degli accordi commerciali multilaterali rimane depositato presso il Direttore generale delle parti contraenti del GATT 1947. Il Direttore generale trasmette senza indugio a tutti i governi e alle Comunità europee che hanno accettato il presente accordo una copia certificata conforme del presente accordo e degli accordi commerciali multilaterali e una notifica di ciascuna accettazione degli stessi. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il presente accordo e gli accordi commerciali multilaterali, nonché tutti i relativi emendamenti, sono depositati presso il Direttore generale dell'OMC.

4. L'accettazione e l'entrata in vigore di un accordo commerciale plurilaterale sono disciplinate dalle disposizioni di detto accordo. I suddetti accordi sono depositati presso il Direttore generale delle parti contraenti del GATT 1947. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i suddetti accordi sono depositati presso il Direttore generale dell'OMC.

Articolo XV

Recesso

1. Ciascun membro può recedere dal presente accordo. Detto recesso si applica al presente accordo e agli accordi commerciali multilaterali ed ha effetto allo scadere del termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui il Direttore generale dell'OMC ha ricevuto notifica scritta del recesso.

2. Il recesso da un accordo commerciale plurilaterale è disciplinato dalle disposizioni di tale accordo.

Articolo XVI

Disposizioni varie

1. Salvo diverse disposizioni del presente accordo o degli accordi commerciali multilaterali, l'OMC si attiene alle decisioni, alle procedure e alle prassi abituali seguite dalle parti contraenti del GATT 1947 e dagli organi istituiti nel quadro del GATT 1947.

2. Nella misura del possibile, il segretariato del GATT 1947 diventa il segretariato dell'OMC e il Direttore generale delle parti contraenti del GATT 1947 funge da Direttore generale dell'OMC finché la Conferenza dei ministri non ha nominato un Direttore generale conformemente all'articolo VI, paragrafo 2 del presente accordo.

3. In caso di conflitto tra una disposizione del presente accordo e una disposizione di uno degli accordi commerciali multilaterali, la disposizione del presente accordo prevale per quanto riguarda quel conflitto.

4. Ciascun membro garantisce la conformità delle proprie leggi, dei propri regolamenti e delle proprie procedure amministrative con gli obblighi che gli incombono conformemente a quanto previsto negli accordi allegati.

5. Non sono ammesse riserve rispetto ad alcuna disposizione del presente accordo. Le riserve relative a diposizioni degli accordi commerciali multilaterali possono essere avanzate solo nella misura prevista in detti accordi. Le riserve relative ad una disposizione di un accordo commerciale plurilaterale sono disciplinate dalle disposizioni di detto accordo.

6. Il presente accordo è registrato conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Fatto a Marrakech, il quindici aprile millenovecentonovantaquattro, in un unico esemplare, in lingua inglese, francese e spagnola, ciascun testo facente fede.

Note esplicative:

Nel presente accordo e negli accordi commerciali multilaterali si utilizzano le espressioni «paese» e «paesi» per designare qualsiasi territorio doganale a sé stante membro dell'OMC.

Nel caso di un territorio doganale a sé stante membro dell'OMC, il termine «nazionale» connesso a un'espressione del presente accordo o degli accordi commerciali multilaterali si intende come un riferimento a quel territorio doganale, salvo indicazioni diverse.

(1) Si considera che l'organismo in questione abbia deciso all'unanimità su una questione sottoposta alla sua attenzione qualora nessun membro presente alla riunione in cui viene presa la decisione si opponga formalmente alla decisione proposta.

(2) In nessun caso il numero dei voti delle Comunità europee e dei loro Stati membri può superare il numero degli Stati membri delle Comunità europee.

(3) Le decisioni del Consiglio generale convocato in quanto organo di conciliazione sono prese solo in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4 dell'Intesa sulla risoluzione delle controversie.

(4) Una decisione di concedere una deroga in merito a un obbligo soggetto a un periodo di transizione o ad un'applicazione progressiva che il membro, richiedente la deroga, non ha rispettato entro la fine del periodo in questione, può essere presa solo all'unanimità.

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