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Document 21992D0219(02)

Decisione n. 8/91 del comitato misto CEE- Andorra, del 31 dicembre 1991, che modifica gli importi espressi in ecu di cui all'articolo 2 dell'appendice relativa alla definizione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa

GU L 43 del 19.2.1992, p. 35–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/117/oj

21992D0219(02)

Decisione n. 8/91 del comitato misto CEE- Andorra, del 31 dicembre 1991, che modifica gli importi espressi in ecu di cui all'articolo 2 dell'appendice relativa alla definizione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa

Gazzetta ufficiale n. L 043 del 19/02/1992 pag. 0035 - 0035
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 41 pag. 0009
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 41 pag. 0009


DECISIONE N. 8/91 DEL COMITATO MISTO CEE-ANDORRA del 31 dicembre 1991 che modifica gli importi espressi in ecu di cui all'articolo 2 dell'appendice relativa alla definizione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa (92/117/CEE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra, in particolare l'articolo 17, paragrafo 8,

considerando che, per tener conto dell'evoluzione monetaria, occorre modificare gli importi espressi in ecu di cui all'articolo 2 dell'appendice relativa alla definizione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa,

DECIDE:

Articolo 1

L'appendice relativa alla definizione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa è così modificata:

1) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l'importo di « 2 820 ECU » è sostituito dall'importo di « 3 000 ECU ».

2) All'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), l'importo di « 200 ECU » è sostituito dall'importo di « 215 ECU ».

3) All'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), l'importo di « 565 ECU » è sostituito dall'importo di « 600 ECU ».

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1991.

Fatto a Andorra, il 31 dicembre 1991. Per il Comitato misto Il Presidente Jaume BARTUMEU CASSANY

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