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Document 21981D0831(10)
Decision No 2/81 of the EEC-Iceland Joint-Committee of 27 May 1981 amending Protocol 3 concerning the definition of the concept of "originating products" and methods of administrative cooperation to take account of the change in the international method of determining 'customs value'
Decisione n. 2/81 del comitato misto CEE-Islanda, del 27 maggio 1981, che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa al fine di tener conto del mutamento del metodo internazionale di determinazione del "valore in dogana"
Decisione n. 2/81 del comitato misto CEE-Islanda, del 27 maggio 1981, che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa al fine di tener conto del mutamento del metodo internazionale di determinazione del "valore in dogana"
GU L 247 del 31.8.1981, p. 20–20
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1985; abrogato da 284A1211(07)
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modifies | 21972A0722(05) | sostituzione | protocollo 3 NOTE 6 comma 2 | 01/01/1981 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Adopted by | 31981R2448 | ||||
Repealed by | 21984A1211(07) | 02/01/1985 |
Decisione n. 2/81 del comitato misto CEE-Islanda, del 27 maggio 1981, che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa al fine di tener conto del mutamento del metodo internazionale di determinazione del "valore in dogana"
Gazzetta ufficiale n. L 247 del 31/08/1981 pag. 0020 - 0020
DECISIONE N. 2/81 DEL COMITATO MISTO del 27 maggio 1981 che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa al fine di tener conto del mutamento del metodo internazionale di determinazione del «valore in dogana» IL COMITATO MISTO, visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, in particolare l'articolo 28, considerando che la nota esplicativa n. 6 di detto protocollo deve essere modificata in seguito all'adozione dell'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio fatto a Ginevra il 12 aprile 1979, che prevede un nuovo metodo internazionale per la determinazione del «valore in dogana», DECIDE: Articolo 1 Il testo della nota esplicativa n. 6, secondo comma, del protocollo n. 3, è sostituito dal seguente testo: «Per "valore in dogana" si intende quello definito conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, firmato a Ginevra il 12 aprile 1979». Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il 1 gennaio 1981. Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 1981. Per il Comitato misto Il Presidente Henrik Sven BJÖRNSSON