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Document 21977A0503(02)

Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica libanese

GU L 316 del 12.12.1979, p. 24–34 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2006; sostituito da 22006A0530(01)

21977A0503(02)

Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica libanese

Gazzetta ufficiale n. L 316 del 12/12/1979 pag. 0024 - 0034
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 8 pag. 0083
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 8 pag. 0083
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 17 pag. 0027
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 11 pag. 0269
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 11 pag. 0269


ACCORDO tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica libanese (79/1030/CECA)

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in appresso denominati «Stati membri»,

da un lato,

LA REPUBBLICA LIBANESE,

dall'altro,

CONSIDERANDO che la Comunità economica europea e la Repubblica libanese concludono un accordo di cooperazione concernente i settori di competenza di tale Comunità,

PERSEGUENDO gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna delle disposizioni del presente accordo può essere interpretata nel senso di esimere le parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtù di altri accordi internazionali,

DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL REGNO DEL BELGIO:

Joseph VAN DER MEULEN,

ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

rappresentante permanente presso le Comunità europee;

IL REGNO DI DANIMARCA:

K. B. ANDERSEN,

ministro degli affari esteri;

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

Klaus von DOHNANYI,

ministro di Stato degli affari esteri;

LA REPUBBLICA FRANCESE:

Luc de La BARRE de NANTEUIL,

ambasciatore della Francia,

rappresentante permanente presso le Comunità europee;

L'IRLANDA:

Garret FITZGERALD,

ministro degli affari esteri;

LA REPUBBLICA ITALIANA:

Arnaldo FORLANI,

ministro degli affari esteri;

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO:

Gaston THORN,

presidente e ministro degli affari esteri del governo del Granducato del Lussemburgo;

IL REGNO DEI PAESI BASSI:

Max van der STOEL,

ministro degli affari esteri del Regno dei Paesi Bassi;

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:

David OWEN,

ministro degli affari esteri e del Commonwealth;

LA REPUBBLICA LIBANESE:

Fouad BOUTROS,

ministro degli affari esteri;

Articolo 1

Il presente accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, figuranti in allegato.

TITOLO I

Scambi commerciali

Articolo 2

L'accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessità di realizzare un migliore equilibrio negli scambi commerciali, per accelerare il ritmo di espansione del commercio del Libano e migliorare le condizioni d'accesso dei suoi prodotti al mercato della Comunità.

Articolo 3

I dazi doganali e tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti originari del Libano, di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, vengono eliminati alla data di entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 4

1. I prodotti di cui al presente accordo, originari del Libano, non possono beneficiare, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, non si tiene conto dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente risultanti dall'applicazione degli articoli 32 e 36 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati, del 22 gennaio 1972.

Articolo 5

Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione sono eliminate alla data di entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 6

Gli articoli da 21 a 34 dell'accordo di cooperazione firmato in data odierna si applicano mutatis mutandis al presente accordo.

Articolo 7

1. Se le offerte fatte da imprese libanesi sono suscettibili di pregiudicare il funzionamento del mercato comune e se tale pregiudizio è imputabile a una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, gli Stati membri possono adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui al paragrafo 2.

2. Le parti contraenti comunicano al comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'applicazione delle misure appropriate.

Se il Libano non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo nel termine di un mese dal giorno in cui è stato adito, gli Stati membri possono adottare le misure di salvaguardia che ritengono necessarie per evitare un pregiudizio al funzionamento del mercato comune, o per porvi fine ; in particolare, possono procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.

Articolo 8

L'accordo non modifica le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, né i poteri e le competenze derivanti da tale trattato.

TITOLO II

Disposizioni generali e finali

Articolo 9

1. È istituito un comitato misto incaricato di gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'accordo.

Le decisioni prese sono vincolanti per le parti contraenti le quali sono tenute ad adottare, secondo le proprie norme, le misure richieste per la loro esecuzione.

2. Ai fini della corretta esecuzione dell'accordo, le parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di comitato misto.

3. Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 10

1. Il comitato misto è composto di rappresentanti della Comunità e di rappresentanti del Libano.

2. Il comitato misto si pronuncia sulla base del comune accordo tra la Comunità ed il Libano.

Articolo 11

1. La presidenza del comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle parti contraenti, secondo modalità che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

2. Il comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del suo presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'accordo.

Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo esiga una particolare necessità, su richiesta di una delle parti con traenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

3. Il comitato misto può decidere di istituire qualsiasi gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

Articolo 12

Gli articoli da 40 a 46 dell'accordo di cooperazione si applicano, mutatis mutandis, al presente accordo.

Articolo 13

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è d'applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio alle condizioni previste dal trattato stesso e, dall'altro, ai territori della Repubblica libanese.

Articolo 14

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed araba, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

Articolo 15

Il presente accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione, secondo le procedure proprie alle parti contraenti, che si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

Udfærdiget i Bruxelles, den tredje maj nitten hundrede og syvoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai neunzehnhundertsiebenundsiebzig.

Done at Brussels on the third day of May in the year one thousand nine hundred and seventy-seven.

Fait à Bruxelles, le trois mai mil neuf cent soixante-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio millenovecentosettantasette.

Gedaan te Brussel, de derde mei negentienhonderd zevenenzeventig.

Pour Sa Majesté le roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

For Hendes Majestæt Danmarks dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Pour le président de la République française

For the President of Ireland

Per il presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

ALLEGATO

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1 dell'accordo

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

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