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Document 12016E355
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART SEVEN - GENERAL AND FINAL PROVISIONS#Article 355 (ex Article 299(2), first subparagraph, and Article 299(3) to (6) TEC)
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE SETTIMA - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 355 (ex articolo 299, paragrafo 2, primo comma, e paragrafi da 3 a 6, del TCE)
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE SETTIMA - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 355 (ex articolo 299, paragrafo 2, primo comma, e paragrafi da 3 a 6, del TCE)
GU C 202 del 7.6.2016, p. 197–198
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 12016E/TXTR(01) | (SL) |
7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/197 |
Articolo 355
(ex articolo 299, paragrafo 2, primo comma, e paragrafi da 3 a 6, del TCE)
Oltre alle disposizioni dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea relativo al campo di applicazione territoriale dei trattati, si applicano le disposizioni seguenti:
1. |
Le disposizioni dei trattati si applicano alla Guadalupa, alla Guyana francese, alla Martinica, a Mayotte, alla Riunione, a Saint Martin, alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie, conformemente all'articolo 349. |
2. |
I paesi e i territori d'oltremare, il cui elenco figura nell'allegato II, costituiscono l'oggetto dello speciale regime di associazione definito nella quarta parte. I trattati non si applicano ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nell'elenco precitato. |
3. |
Le disposizioni dei trattati si applicano ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero. |
4. |
Le disposizioni dei trattati si applicano alle isole Åland conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia. |
5. |
In deroga all'articolo 52 del trattato sull'Unione europea e ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo:
|
6. |
Il Consiglio europeo, su iniziativa dello Stato membro interessato, può adottare una decisione che modifica lo status, nei confronti dell'Unione, di un paese o territorio danese, francese o olandese di cui ai paragrafi 1 e 2. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa consultazione della Commissione. |