Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12016E261

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE SESTA - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
TITOLO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
CAPO 1 - LE ISTITUZIONI
SEZIONE 5 - LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
Articolo 261 (ex articolo 229 del TCE)

GU C 202 del 7.6.2016, p. 162–162 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_261/oj

7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/162


Articolo 261

(ex articolo 229 del TCE)

I regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio e dal Consiglio in virtù delle disposizioni dei trattati possono attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti stessi.


Top