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Document 12016E210

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
    PARTE QUINTA - AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE
    TITOLO III - COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E AIUTO UMANITARIO
    CAPO 1 - COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
    Articolo 210 (ex articolo 180 del TCE)

    GU C 202 del 7.6.2016, p. 142–142 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_210/oj

    7.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 202/142


    Articolo 210

    (ex articolo 180 del TCE)

    1.   Per favorire la complementarità e l'efficacia delle azioni, l'Unione e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi di aiuto, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. Essi possono intraprendere azioni congiunte. Gli Stati membri contribuiscono, se necessario, all'attuazione dei programmi di aiuto dell'Unione.

    2.   La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.


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