This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 12016E210
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART FIVE - THE UNION'S EXTERNAL ACTION#TITLE III - COOPERATION WITH THIRD COUNTRIES AND HUMANITARIAN AID#CHAPTER 1 - DEVELOPMENT COOPERATION#Article 210 (ex Article 180 TEC)
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE QUINTA - AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE
TITOLO III - COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E AIUTO UMANITARIO
CAPO 1 - COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Articolo 210 (ex articolo 180 del TCE)
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE QUINTA - AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE
TITOLO III - COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E AIUTO UMANITARIO
CAPO 1 - COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Articolo 210 (ex articolo 180 del TCE)
GU C 202 del 7.6.2016, p. 142–142
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/142 |
Articolo 210
(ex articolo 180 del TCE)
1. Per favorire la complementarità e l'efficacia delle azioni, l'Unione e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi di aiuto, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. Essi possono intraprendere azioni congiunte. Gli Stati membri contribuiscono, se necessario, all'attuazione dei programmi di aiuto dell'Unione.
2. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.