This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 12016A056
Consolidated version of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community#TITLE II - PROVISIONS FOR THE ENCOURAGEMENT OF PROGRESS IN THE FIELD OF NUCLEAR ENERGY#CHAPTER 6 - Supplies#Section 1 - The Agency#Article 56
Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO II - DISPOSIZIONI INTESE A FAVORIRE IL PROGRESSO NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE
CAPO 6 - Approvvigionamento
Sezione 1 - L'Agenzia
Articolo 56
Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO II - DISPOSIZIONI INTESE A FAVORIRE IL PROGRESSO NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE
CAPO 6 - Approvvigionamento
Sezione 1 - L'Agenzia
Articolo 56
GU C 203 del 7.6.2016, p. 25–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_56/oj
7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/25 |
Articolo 56
Gli Stati membri garantiscono il libero esercizio delle funzioni dell'Agenzia sui loro territori.
Essi possono costituire l'organismo o gli organismi competenti a rappresentare, nelle relazioni con l'Agenzia, i produttori e gli utilizzatori dei territori non europei sottoposti alla loro giurisdizione.