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Document 12016A041

Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO II - DISPOSIZIONI INTESE A FAVORIRE IL PROGRESSO NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE
CAPO 4 - Investimenti
Articolo 41

GU C 203 del 7.6.2016, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_41/oj

7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/21


Articolo 41

Le persone e imprese appartenenti ai settori industriali enumerati nell'allegato II del presente trattato hanno l'obbligo di comunicare alla Commissione i progetti d'investimento concernenti i nuovi impianti nonché le sostituzioni o trasformazioni rispondenti ai criteri relativi alla natura e all'entità definiti dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione.

L'elenco dei settori industriali summenzionati può essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la quale domanda preventivamente il parere del Comitato economico e sociale.


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