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Document 12016A025
Consolidated version of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community#TITLE II - PROVISIONS FOR THE ENCOURAGEMENT OF PROGRESS IN THE FIELD OF NUCLEAR ENERGY#CHAPTER 2 - Dissemination of information#Section 3 - Security provisions#Article 25
Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO II - DISPOSIZIONI INTESE A FAVORIRE IL PROGRESSO NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE
CAPO 2 - Diffusione delle cognizioni
Sezione 3 - Disposizioni relative al segreto
Articolo 25
Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO II - DISPOSIZIONI INTESE A FAVORIRE IL PROGRESSO NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE
CAPO 2 - Diffusione delle cognizioni
Sezione 3 - Disposizioni relative al segreto
Articolo 25
GU C 203 del 7.6.2016, p. 16–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_25/oj
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 12016A/TXTR(01) | (GA) |
7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/16 |
Articolo 25
1. Lo Stato membro che comunica l'esistenza o il contenuto di una domanda di brevetto o di modello d'utilità relativi a un oggetto contemplato dall'articolo 16, paragrafo 1 o 2, notifica eventualmente la necessità di sottoporre tale domanda, per ragioni attinenti alla difesa, al regime di segretezza che indica, precisando la durata probabile del regime stesso.
La Commissione trasmette agli altri Stati membri l'insieme delle comunicazioni che riceve in esecuzione del comma precedente. La Commissione e gli Stati membri sono tenuti ad osservare le misure inerenti, a termini del regolamento di sicurezza, al regime di segretezza richiesto dallo Stato di origine.
2. La Commissione può egualmente trasmettere tali comunicazioni sia alle imprese comuni sia, per il tramite di uno Stato membro, a una persona o a una impresa, che non sia un'impresa comune, svolgenti la propria attività sul territorio dello Stato stesso.
Le invenzioni, che costituiscono l'oggetto delle domande di cui al paragrafo 1, possono essere utilizzate soltanto con il consenso del richiedente, ovvero conformemente alle disposizioni degli articoli da 17 a 23 inclusi.
Le comunicazioni ed eventualmente l'utilizzazione di cui al presente paragrafo sono soggette alle misure inerenti, a termini del regolamento di sicurezza, al regime di segretezza richiesto dallo Stato di origine.
Esse sono, in tutti i casi, subordinate al consenso dello Stato d'origine. Tale consenso non può essere rifiutato che per ragioni attinenti alla difesa.
3. A richiesta della Commissione o di uno Stato membro, il Consiglio, con deliberazione unanime, può in qualsiasi momento applicare un diverso regime o abolire il regime di segretezza. Il Consiglio domanda il parere della Commissione prima di pronunciarsi sulla domanda di uno Stato membro.