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Document 12016A024
Consolidated version of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community#TITLE II - PROVISIONS FOR THE ENCOURAGEMENT OF PROGRESS IN THE FIELD OF NUCLEAR ENERGY#CHAPTER 2 - Dissemination of information#Section 3 - Security provisions#Article 24
Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO II - DISPOSIZIONI INTESE A FAVORIRE IL PROGRESSO NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE
CAPO 2 - Diffusione delle cognizioni
Sezione 3 - Disposizioni relative al segreto
Articolo 24
Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO II - DISPOSIZIONI INTESE A FAVORIRE IL PROGRESSO NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE
CAPO 2 - Diffusione delle cognizioni
Sezione 3 - Disposizioni relative al segreto
Articolo 24
GU C 203 del 7.6.2016, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_24/oj
7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/15 |
Articolo 24
Le cognizioni, acquisite dalla Comunità grazie all'esecuzione del suo programma di ricerche e la cui divulgazione è suscettibile di nuocere agli interessi della difesa di uno o di più Stati membri, sono sottoposte a un regime di segretezza alle condizioni seguenti.
1. |
Un regolamento di sicurezza adottato dal Consiglio su proposta della Commissione stabilisce, avuto riguardo alle disposizioni del presente articolo, i differenti regimi di segretezza applicabili e le misure di sicurezza da attuare per ciascuno di essi. |
2. |
La Commissione deve provvisoriamente sottoporre al regime di segretezza, all'uopo previsto dal regolamento di sicurezza, le cognizioni la cui divulgazione sia da essa reputata suscettibile di nuocere agli interessi della difesa di uno o più Stati membri. La Commissione comunica immediatamente tali cognizioni agli Stati membri, che sono tenuti ad assicurarne provvisoriamente la segretezza alle stesse condizioni. Entro un termine di tre mesi gli Stati membri rendono edotta la Commissione del loro desiderio di mantenere il regime provvisoriamente applicato, oppure di sostituirvi un altro regime o di abolire il regime di segretezza. Allo spirare del termine viene applicato il più rigoroso dei regimi così domandati. La Commissione provvede a darne notificazione agli Stati membri. A richiesta della Commissione o di uno Stato membro, il Consiglio, con deliberazione unanime, può in qualsiasi momento applicare un diverso regime o abolire il regime di segretezza. Il Consiglio domanda il parere della Commissione prima di pronunciarsi sulla richiesta di uno Stato membro. |
3. |
Le disposizioni degli articoli 12 e 13 non sono applicabili alle cognizioni soggette a un regime di segretezza. Tuttavia, fatta salva l'osservanza delle misure di sicurezza applicabili,
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