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Document 12012E226
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART SIX - INSTITUTIONAL AND FINANCIAL PROVISIONS#TITLE I - INSTITUTIONAL PROVISIONS#Chapter 1 - The institutions#Section 1 - The European Parliament#Article 226#(ex Article 193 TEC)
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE SESTA - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
TITOLO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
Capo 1 - Le istituzioni
Sezione 1 - Il Parlamento europeo
Articolo 226
(ex articolo 193 del TCE)
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE SESTA - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
TITOLO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
Capo 1 - Le istituzioni
Sezione 1 - Il Parlamento europeo
Articolo 226
(ex articolo 193 del TCE)
GU C 326 del 26.10.2012, p. 150–150
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 326/1 |
TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (VERSIONE CONSOLIDATA)
PARTE SESTA
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
TITOLO I
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
CAPO 1
LE ISTITUZIONI
SEZIONE 1
IL PARLAMENTO EUROPEO
Articolo 226
(ex articolo 193 del TCE)
Nell'ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei membri che lo compongono, può costituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare, fatti salvi i poteri conferiti dai trattati ad altre istituzioni o ad altri organi, le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione, salvo quando i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi ad una giurisdizione e fino all'espletamento della procedura giudiziaria.
La commissione temporanea d'inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione.
Previa approvazione del Consiglio e della Commissione, il Parlamento europeo, di sua iniziativa, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, fissa le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta.