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Document 12006M013

    Trattato sull'Unione Europea (Versione consolidata)
    Titolo V - Disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune
    Articolo 13

    GU C 321E del 29.12.2006, p. 15–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teu_2006/art_13/oj

    12006M013

    Trattato sull'Unione Europea (Versione consolidata) - Titolo V - Disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune - Articolo 13

    Gazzetta ufficiale n. C 321 E del 29/12/2006 pag. 0015 - 0015
    Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0014 - versione consolidata
    Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0156 - versione consolidata
    Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29/07/1992 pag. 0058


    Articolo 13

    1. Il Consiglio europeo definisce i principi e gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune, ivi comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa.

    2. Il Consiglio europeo decide strategie comuni che l'Unione deve attuare nei settori in cui gli Stati membri hanno importanti interessi in comune.

    Le strategie comuni fissano i rispettivi obiettivi, la durata nonché i mezzi che l'Unione e gli Stati membri devono mettere a disposizione.

    3. Il Consiglio prende le decisioni necessarie per la definizione e l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune in base agli orientamenti generali definiti dal Consiglio europeo.

    Il Consiglio raccomanda strategie comuni al Consiglio europeo e le attua, in particolare adottando azioni comuni e posizioni comuni.

    Il Consiglio assicura l'unità, la coerenza e l'efficacia dell'azione dell'Unione.

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