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Document 12006E262
Treaty establishing the European Community (consolidated version)#Part Five - Institutions of the Community#TITLE I - Provisions governing the institutions#Chapter 3 - The Economic and Social Committee#Article 262
Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata)
Parte quinta - Le istituzioni della Comunità
TITOLO I - Disposizioni istituzionali
Capo 3 - Il Comitato economico e sociale
Articolo 262
Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata)
Parte quinta - Le istituzioni della Comunità
TITOLO I - Disposizioni istituzionali
Capo 3 - Il Comitato economico e sociale
Articolo 262
GU C 321E del 29.12.2006, p. 159–160
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 12007L002 | 01/12/2009 |
Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata) - Parte quinta - Le istituzioni della Comunità - TITOLO I - Disposizioni istituzionali - Capo 3 - Il Comitato economico e sociale - Articolo 262
Gazzetta ufficiale n. C 321 E del 29/12/2006 pag. 0159 - 0160
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0137 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0284 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0069 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)
Articolo 262 Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti dal presente trattato. Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno. Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno, può formulare un parere di propria iniziativa. Qualora lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere. Il parere del Comitato e il parere della sezione specializzata sono trasmessi al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni. Il Comitato può essere consultato dal Parlamento europeo. --------------------------------------------------