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Document 12003TN02/04/C3

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Allegato II: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione - 4. Diritto delle società - C. Diritti di proprietà industriale - III. Disegni e modelli comunitari

GU L 236 del 23.9.2003, p. 344–344 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

12003TN02/04/C3

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Allegato II: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione - 4. Diritto delle società - C. Diritti di proprietà industriale - III. Disegni e modelli comunitari

Gazzetta ufficiale n. L 236 del 23/09/2003 pag. 0344 - 0344


III. DISEGNI E MODELLI COMUNITARI

32002 R 0006: Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1).

Dopo l'articolo 110 è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 110 bis

Disposizioni connesse con l'allargamento della Comunità

1. A decorrere dalla data di adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia [di seguito: nuovo(i) Stato(i) membro(i)], i disegni e modelli comunitari protetti o depositati ai sensi del presente regolamento prima della data di adesione si estendono al territorio di tali Stati membri al fine di produrre gli stessi effetti nella totalità della Comunità.

2. La domanda di disegno o modello comunitario registrato non può essere respinta sulla base degli impedimenti alla registrazione di cui all'articolo 47, paragrafo 1 se tali impedimenti insorgono solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro.

3. I disegni e modelli comunitari di cui al paragrafo 1 non possono essere dichiarati nulli ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, se le cause di nullità insorgono solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro.

4. Il richiedente o il titolare del diritto anteriore in un nuovo Stato membro può opporsi all'utilizzazione di un disegno o modello comunitario rientrante nell'ambito dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere d), e) o f) nel territorio in cui il diritto anteriore è protetto. Ai fini della presente disposizione per "diritto anteriore" si intende un diritto acquisito o depositato in buona fede prima dell'adozione.

5. I paragrafi 1, 3 e 4 si applicano altresì ai disegni e modelli comunitari non registrati. A norma dell'articolo 11, un disegno o modello che non è stato divulgato al pubblico nella Comunità è protetto come disegno o modello comunitario non registrato."

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