This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 12003TN02/04/C3
Act concerning the conditions of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded - Annex II: List referred to in Article 20 of the Act of Accession - 4. Company law - C. Industrial property rights - III. Community designs
Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Allegato II: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione - 4. Diritto delle società - C. Diritti di proprietà industriale - III. Disegni e modelli comunitari
Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Allegato II: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione - 4. Diritto delle società - C. Diritti di proprietà industriale - III. Disegni e modelli comunitari
GU L 236 del 23.9.2003, p. 344–344
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32002R0006 | aggiunta | articolo 110 BI | 01/05/2004 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 12003TR(02) | (FI) |
Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Allegato II: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione - 4. Diritto delle società - C. Diritti di proprietà industriale - III. Disegni e modelli comunitari
Gazzetta ufficiale n. L 236 del 23/09/2003 pag. 0344 - 0344
III. DISEGNI E MODELLI COMUNITARI 32002 R 0006: Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1). Dopo l'articolo 110 è inserito l'articolo seguente: "Articolo 110 bis Disposizioni connesse con l'allargamento della Comunità 1. A decorrere dalla data di adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia [di seguito: nuovo(i) Stato(i) membro(i)], i disegni e modelli comunitari protetti o depositati ai sensi del presente regolamento prima della data di adesione si estendono al territorio di tali Stati membri al fine di produrre gli stessi effetti nella totalità della Comunità. 2. La domanda di disegno o modello comunitario registrato non può essere respinta sulla base degli impedimenti alla registrazione di cui all'articolo 47, paragrafo 1 se tali impedimenti insorgono solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro. 3. I disegni e modelli comunitari di cui al paragrafo 1 non possono essere dichiarati nulli ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, se le cause di nullità insorgono solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro. 4. Il richiedente o il titolare del diritto anteriore in un nuovo Stato membro può opporsi all'utilizzazione di un disegno o modello comunitario rientrante nell'ambito dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere d), e) o f) nel territorio in cui il diritto anteriore è protetto. Ai fini della presente disposizione per "diritto anteriore" si intende un diritto acquisito o depositato in buona fede prima dell'adozione. 5. I paragrafi 1, 3 e 4 si applicano altresì ai disegni e modelli comunitari non registrati. A norma dell'articolo 11, un disegno o modello che non è stato divulgato al pubblico nella Comunità è protetto come disegno o modello comunitario non registrato." . --------------------------------------------------