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Document 12002M043
Treaty on European Union (Nice consolidated version)#Title VII: Provisions on closer cooperation#Article 43
Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza)
Titolo VII: Disposizioni su una cooperazione rafforzata
Articolo 43
Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza)
Titolo VII: Disposizioni su una cooperazione rafforzata
Articolo 43
GU C 325 del 24.12.2002, p. 28–28
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Replaced by | 12001C001 | 01/02/2003 |
Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza) - Titolo VII: Disposizioni su una cooperazione rafforzata - Articolo 43
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0028 - 0028
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0169 - versione consolidata
Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza) Titolo VII: Disposizioni su una cooperazione rafforzata Articolo 43 Articolo 43 Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata possono far ricorso alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi previsti dal presente trattato e dal trattato che istituisce la Comunità europea, a condizione che la cooperazione: a) sia diretta a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione e della Comunità, a proteggere e servire i loro interessi e a rafforzare il loro processo d'integrazione; b) rispetti i suddetti trattati, nonché il quadro istituzionale unico dell'Unione; c) rispetti l'acquis comunitario e le misure adottate a norma delle altre disposizioni dei suddetti trattati; d) rimanga nei limiti delle competenze dell'Unione o della Comunità e non riguardi i settori che rientrano nell'ambito della competenza esclusiva della Comunità; e) non rechi pregiudizio al mercato interno quale definito nell'articolo 14, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea né alla coesione economica e sociale stabilita conformemente al titolo XVII del medesimo trattato; f) non costituisca un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri e non provochi distorsioni di concorrenza tra questi ultimi; g) riunisca almeno otto Stati membri; h) rispetti le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano; i) lasci impregiudicate le disposizioni del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea; j) sia aperta a tutti gli Stati membri, conformemente all'articolo 43 B.