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Document 12002M043

Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza)
Titolo VII: Disposizioni su una cooperazione rafforzata
Articolo 43

GU C 325 del 24.12.2002, p. 28–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teu_2002/art_43/oj

12002M043

Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza) - Titolo VII: Disposizioni su una cooperazione rafforzata - Articolo 43

Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0028 - 0028
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0169 - versione consolidata


Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza)

Titolo VII: Disposizioni su una cooperazione rafforzata

Articolo 43

Articolo 43

Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata possono far ricorso alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi previsti dal presente trattato e dal trattato che istituisce la Comunità europea, a condizione che la cooperazione:

a) sia diretta a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione e della Comunità, a proteggere e servire i loro interessi e a rafforzare il loro processo d'integrazione;

b) rispetti i suddetti trattati, nonché il quadro istituzionale unico dell'Unione;

c) rispetti l'acquis comunitario e le misure adottate a norma delle altre disposizioni dei suddetti trattati;

d) rimanga nei limiti delle competenze dell'Unione o della Comunità e non riguardi i settori che rientrano nell'ambito della competenza esclusiva della Comunità;

e) non rechi pregiudizio al mercato interno quale definito nell'articolo 14, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea né alla coesione economica e sociale stabilita conformemente al titolo XVII del medesimo trattato;

f) non costituisca un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri e non provochi distorsioni di concorrenza tra questi ultimi;

g) riunisca almeno otto Stati membri;

h) rispetti le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano;

i) lasci impregiudicate le disposizioni del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea;

j) sia aperta a tutti gli Stati membri, conformemente all'articolo 43 B.

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