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Document 12002M017

    Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza)
    Titolo V: Disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune
    Articolo 17
    Articolo J.7 - Trattato UE (Maastricht 1992)

    GU C 325 del 24.12.2002, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teu_2002/art_17/oj

    12002M017

    Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza) - Titolo V: Disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune - Articolo 17 - Articolo J.7 - Trattato UE (Maastricht 1992) -

    Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0016 - 0016
    Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0157 - versione consolidata
    Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29/07/1992 pag. 0060


    Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza)

    Titolo V: Disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune

    Articolo 17

    Articolo J.7 - Trattato UE (Maastricht 1992)

    Articolo 17

    1. La politica estera e di sicurezza comune comprende tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre a una difesa comune qualora il Consiglio europeo decida in tal senso. In tal caso il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali.

    La politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri, i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nordatlantico (NATO), nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto.

    La definizione progressiva di una politica di difesa comune sarà sostenuta, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, dalla loro reciproca cooperazione nel settore degli armamenti.

    2. Le questioni cui si riferisce il presente articolo includono le missioni umanitarie e di soccorso, le attività di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento nella gestione di crisi, ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace.

    3. L'adozione di decisioni che hanno implicazioni nel settore della difesa, di cui al presente articolo, non pregiudica le politiche e gli obblighi di cui al paragrafo 1, secondo comma.

    4. Le disposizioni del presente articolo non ostano allo sviluppo di una cooperazione rafforzata fra due o più Stati membri a livello bilaterale, nell'ambito dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO) e della NATO, purché detta cooperazione non contravvenga a quella prevista dal presente titolo e non la ostacoli.

    5. Per favorire lo sviluppo degli obiettivi del presente articolo, le disposizioni dello stesso saranno riesaminate in conformità all'articolo 48.

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