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Document 12002E234

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
    Parte quinta: Le istituzioni della Comunità
    Titolo I: Disposizioni istituzionali
    Capo 1: Le istituzioni
    Sezione 4: La Corte di giustizia
    Articolo 234
    Articolo 177 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
    Articolo 177 - Trattato CEE

    GU C 325 del 24.12.2002, p. 127–128 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2002/art_234/oj

    12002E234

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte quinta: Le istituzioni della Comunità - Titolo I: Disposizioni istituzionali - Capo 1: Le istituzioni - Sezione 4: La Corte di giustizia - Articolo 234 - Articolo 177 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 177 - Trattato CEE

    Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0127 - 0128
    Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0273 - versione consolidata
    Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0063 - versione consolidata
    (trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)

    Parte quinta: Le istituzioni della Comunità

    Titolo I: Disposizioni istituzionali

    Capo 1: Le istituzioni

    Sezione 4: La Corte di giustizia

    Articolo 234

    Articolo 177 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

    Articolo 177 - Trattato CEE

    Articolo 234

    La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

    a) sull'interpretazione del presente trattato;

    b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità e della BCE;

    c) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi.

    Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

    Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.

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