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Document 12002E234
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version)#Part Five: Institutions of the Community#Title I: Provisions governing the institutions#Chapter 1: The institutions#Section 4: The Court of Justice#Article 234#Article 177 - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#Article 177 - EEC Treaty
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte quinta: Le istituzioni della Comunità
Titolo I: Disposizioni istituzionali
Capo 1: Le istituzioni
Sezione 4: La Corte di giustizia
Articolo 234
Articolo 177 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 177 - Trattato CEE
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte quinta: Le istituzioni della Comunità
Titolo I: Disposizioni istituzionali
Capo 1: Le istituzioni
Sezione 4: La Corte di giustizia
Articolo 234
Articolo 177 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 177 - Trattato CEE
GU C 325 del 24.12.2002, p. 127–128
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte quinta: Le istituzioni della Comunità - Titolo I: Disposizioni istituzionali - Capo 1: Le istituzioni - Sezione 4: La Corte di giustizia - Articolo 234 - Articolo 177 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 177 - Trattato CEE
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0127 - 0128
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0273 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0063 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) Parte quinta: Le istituzioni della Comunità Titolo I: Disposizioni istituzionali Capo 1: Le istituzioni Sezione 4: La Corte di giustizia Articolo 234 Articolo 177 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) Articolo 177 - Trattato CEE Articolo 234 La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull'interpretazione del presente trattato; b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità e della BCE; c) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi. Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.