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Document 12002E180
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version)#Part Three: Community policies#Title XX: Development Cooperation#Article 180#Article 130x - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte terza: Politiche della Comunità
Titolo XX: Cooperazione allo sviluppo
Articolo 180
Articolo 130 X - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte terza: Politiche della Comunità
Titolo XX: Cooperazione allo sviluppo
Articolo 180
Articolo 130 X - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
GU C 325 del 24.12.2002, p. 110–110
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo XX: Cooperazione allo sviluppo - Articolo 180 - Articolo 130 X - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) -
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0110 - 0110
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0257 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0054 - versione consolidata
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) Parte terza: Politiche della Comunità Titolo XX: Cooperazione allo sviluppo Articolo 180 Articolo 130 X - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) Articolo 180 1. La Comunità e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi di aiuto, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. Essi possono intraprendere azioni congiunte. Gli Stati membri contribuiscono, se necessario, all'attuazione dei programmi di aiuto comunitario. 2. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.