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Document 12002E180

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
    Parte terza: Politiche della Comunità
    Titolo XX: Cooperazione allo sviluppo
    Articolo 180
    Articolo 130 X - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

    GU C 325 del 24.12.2002, p. 110–110 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2002/art_180/oj

    12002E180

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo XX: Cooperazione allo sviluppo - Articolo 180 - Articolo 130 X - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) -

    Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0110 - 0110
    Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0257 - versione consolidata
    Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0054 - versione consolidata


    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)

    Parte terza: Politiche della Comunità

    Titolo XX: Cooperazione allo sviluppo

    Articolo 180

    Articolo 130 X - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

    Articolo 180

    1. La Comunità e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi di aiuto, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. Essi possono intraprendere azioni congiunte. Gli Stati membri contribuiscono, se necessario, all'attuazione dei programmi di aiuto comunitario.

    2. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.

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