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Document 12002E166

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
    Parte terza: Politiche della Comunità
    Titolo XVIII: Ricerca e sviluppo tecnologico
    Articolo 166
    Articolo 130 I - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

    GU C 325 del 24.12.2002, p. 106–106 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2002/art_166/oj

    12002E166

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo XVIII: Ricerca e sviluppo tecnologico - Articolo 166 - Articolo 130 I - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) -

    Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0106 - 0106
    Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0252 - versione consolidata
    Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0051 - versione consolidata


    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)

    Parte terza: Politiche della Comunità

    Titolo XVIII: Ricerca e sviluppo tecnologico

    Articolo 166

    Articolo 130 I - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

    Articolo 166

    1. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta un programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni della Comunità.

    Il programma quadro:

    - fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le azioni previste dall'articolo 164 e le relative priorità,

    - indica le grandi linee di dette azioni,

    - stabilisce l'importo globale massimo e le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità al programma quadro, nonché le quote rispettive di ciascuna delle azioni previste.

    2. Il programma quadro viene adattato o completato in funzione dell'evoluzione della situazione.

    3. Il programma quadro è attuato mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione. Ogni programma specifico precisa le modalità di realizzazione del medesimo, ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti necessari. La somma degli importi ritenuti necessari, fissati dai programmi specifici, non può superare l'importo globale massimo fissato per il programma quadro e per ciascuna azione.

    4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta i programmi specifici.

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