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Document 12002E165
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version)#Part Three: Community policies#Title XVIII: Research and technological development#Article 165#Article 130h - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte terza: Politiche della Comunità
Titolo XVIII: Ricerca e sviluppo tecnologico
Articolo 165
Articolo 130 H - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte terza: Politiche della Comunità
Titolo XVIII: Ricerca e sviluppo tecnologico
Articolo 165
Articolo 130 H - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
GU C 325 del 24.12.2002, p. 106–106
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo XVIII: Ricerca e sviluppo tecnologico - Articolo 165 - Articolo 130 H - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) -
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0106 - 0106
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0252 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0051 - versione consolidata
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) Parte terza: Politiche della Comunità Titolo XVIII: Ricerca e sviluppo tecnologico Articolo 165 Articolo 130 H - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) Articolo 165 1. La Comunità e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica comunitaria. 2. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, può prendere ogni iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.