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Document 12002E133
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version)#Part Three: Community policies#Title IX: Common commercial policy#Article 133#Article 113 - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#Article 113 - EEC Treaty
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte terza: Politiche della Comunità
Titolo IX: Politica commerciale comune
Articolo 133
Articolo 113 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 113 - Trattato CEE
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte terza: Politiche della Comunità
Titolo IX: Politica commerciale comune
Articolo 133
Articolo 113 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 113 - Trattato CEE
GU C 325 del 24.12.2002, p. 90–91
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Replaced by | 12001C002 | 01/02/2003 |
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo IX: Politica commerciale comune - Articolo 133 - Articolo 113 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 113 - Trattato CEE
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0090 - 0091
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0237 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0044 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) Parte terza: Politiche della Comunità Titolo IX: Politica commerciale comune Articolo 133 Articolo 113 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) Articolo 113 - Trattato CEE Articolo 133 1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione, nonché le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in casi di dumping e di sovvenzioni. 2. La Commissione presenta al Consiglio proposte per l'attuazione della politica commerciale comune. 3. Qualora si debbano negoziare accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad aprire i negoziati necessari. Spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinché gli accordi negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne della Comunità. Tali negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale sui progressi dei negoziati. Le pertinenti disposizioni dell'articolo 300 sono applicabili. 4. Nell'esercizio delle competenze che gli sono conferite dal presente articolo, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. 5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano anche alla negoziazione e alla conclusione di accordi nei settori degli scambi di servizi e degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, nella misura in cui detti accordi non rientrino in detti paragrafi e fatto salvo il paragrafo 6. In deroga al paragrafo 4, il Consiglio delibera all'unanimità per la negoziazione e la conclusione di un accordo in uno dei settori di cui al primo comma qualora tale accordo contenga disposizioni per le quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di norme interne o qualora l'accordo riguardi un settore nel quale la Comunità non ha ancora esercitato, con l'adozione di norme interne, le sue competenze in virtù del presente trattato. Il Consiglio delibera all'unanimità per la negoziazione e conclusione di un accordo di natura orizzontale nella misura in cui questo riguardi anche il precedente comma o il paragrafo 6, secondo comma. Il presente paragrafo lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di mantenere o concludere accordi con paesi terzi o con organizzazioni internazionali, purché tali accordi siano conformi al diritto comunitario e agli altri accordi internazionali pertinenti. 6. Il Consiglio non può concludere un accordo contenente disposizioni che esulino dalle competenze interne della Comunità, in particolare ove esse comportino un'armonizzazione delle disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri in un settore in cui il presente trattato esclude tale armonizzazione. Al riguardo, in deroga al paragrafo 5, primo comma, gli accordi nei settori degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, di servizi didattici nonché di servizi sociali e relativi alla salute umana rientrano nella competenza ripartita della Comunità e degli Stati membri. La loro negoziazione richiede pertanto, oltre a una decisione comunitaria adottata conformemente alle pertinenti disposizioni dell'articolo 300, il comune accordo degli Stati membri. Gli accordi così negoziati sono conclusi congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri. La negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel settore dei trasporti restano soggette alle disposizioni del titolo V e dell'articolo 300. 7. Fatto salvo il paragrafo 6, primo comma, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può estendere l'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 ai negoziati e accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, nella misura in cui essi non rientrino nel paragrafo 5.