Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12001C002

    Trattato di Nizza che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi
    Parte 1 - Modifiche Di Merito
    Articolo 2

    GU C 80 del 10.3.2001, p. 13–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/nice/art_2/sign

    12001C002

    Trattato di Nizza che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi - Parte 1 - Modifiche Di Merito - Articolo 2

    Gazzetta ufficiale n. 080 del 10/03/2001 pag. 0013 - 0029


    Articolo 2

    Il trattato che istituisce la Comunità europea è modificato in base alle disposizioni del presente articolo.

    1) L'articolo 11 è sostituito dai seguenti articoli 11 e 11 A: "Articolo 11

    1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in uno dei settori di cui al presente trattato trasmettono una richiesta alla Commissione che può presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora la Commissione non presenti una proposta, essa informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione.

    2. L'autorizzazione di procedere a una cooperazione rafforzata di cui al paragrafo 1 è concessa, nel rispetto degli articoli da 43 a 45 del trattato sull'Unione europea, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. Se la cooperazione rafforzata riguarda un settore che rientra nell'ambito della procedura di cui all'articolo 251 del presente trattato, è richiesto il parere conforme del Parlamento europeo.

    Un membro del Consiglio può chiedere che la questione sia sottoposta al Consiglio europeo. Una volta la questione sollevata in tale sede, il Consiglio può deliberare ai sensi del primo comma del presente paragrafo.

    3. Gli atti e le decisioni necessari per l'attuazione delle attività di cooperazione rafforzata sono soggetti a tutte le disposizioni pertinenti del presente trattato, salvo disposizioni contrarie contenute nel presente articolo e negli articoli da 43 a 45 del trattato sull'Unione europea.

    Articolo 11 A

    Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata instaurata a norma dell'articolo 11 notifica tale intenzione al Consiglio e alla Commissione, la quale, entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica, dà un parere al Consiglio. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della notifica, la Commissione decide sulla richiesta e sulle eventuali misure specifiche che può ritenere necessarie."

    2) All'articolo 13, il testo attuale diventa paragrafo 1 ed è aggiunto il paragrafo 2 seguente: "2. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 quando adotta misure di incentivazione comunitarie, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1."

    3) L'articolo 18 è sostituito dal seguente: "Articolo 18

    1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.

    2. Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere questo obiettivo e salvo che il presente trattato non abbia previsto poteri di azione a tal fine, il Consiglio può adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1. Esso delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251.

    3. Il paragrafo 2 non si applica alle disposizioni relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato né alle disposizioni relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale."

    4) All'articolo 67 è aggiunto il paragrafo seguente: "5. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio adotta secondo la procedura di cui all'articolo 251:

    - le misure previste all'articolo 63, punto 1) e punto 2), lettera a), purché il Consiglio abbia preliminarmente adottato, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, una normativa comunitaria che definisca le norme comuni e i principi essenziali che disciplinano tali materie;

    - le misure previste all'articolo 65, ad esclusione degli aspetti connessi con il diritto di famiglia."

    5) L'articolo 100 è sostituito dal seguente: "Articolo 100

    1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dal presente trattato, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere in merito alle misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti.

    2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può concedere a determinate condizioni un'assistenza finanziaria comunitaria allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito alla decisione presa."

    6) All'articolo 111, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4. Fatto salvo il paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, decide in merito alla posizione della Comunità sul piano internazionale per quanto riguarda questioni di particolare importanza per l'Unione economica e monetaria, nonché in merito alla sua rappresentanza in conformità della ripartizione dei poteri prevista dagli articoli 99 e 105."

    7) All'articolo 123, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4. Alla data di inizio della terza fase, il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri senza deroga, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta i tassi di conversione ai quali le rispettive monete sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ecu viene a sostituirsi a queste valute, e sarà quindi valuta a pieno diritto. Questa misura di per sé non modifica il valore esterno dell'ecu. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza qualificata di detti Stati membri su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'ecu come moneta unica di quegli Stati membri. Si applica l'articolo 122, paragrafo 5, seconda frase."

    8) L'articolo 133 è sostituito dal seguente: "Articolo 133

    1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione, nonché le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in casi di dumping e di sovvenzioni.

    2. La Commissione presenta al Consiglio proposte per l'attuazione della politica commerciale comune.

    3. Qualora si debbano negoziare accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad aprire i negoziati necessari. Spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinché gli accordi negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne della Comunità.

    Tali negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale sui progressi dei negoziati.

    Le pertinenti disposizioni dell'articolo 300 sono applicabili.

    4. Nell'esercizio delle competenze che gli sono conferite dal presente articolo, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

    5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano anche alla negoziazione e alla conclusione di accordi nei settori degli scambi di servizi e degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, nella misura in cui detti accordi non rientrino in detti paragrafi e fatto salvo il paragrafo 6.

    In deroga al paragrafo 4, il Consiglio delibera all'unanimità per la negoziazione e la conclusione di un accordo in uno dei settori di cui al primo comma qualora tale accordo contenga disposizioni per le quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di norme interne o qualora l'accordo riguardi un settore nel quale la Comunità non ha ancora esercitato, con l'adozione di norme interne, le sue competenze in virtù del presente trattato.

    Il Consiglio delibera all'unanimità per la negoziazione e conclusione di un accordo di natura orizzontale nella misura in cui questo riguardi anche il precedente comma o il paragrafo 6, secondo comma.

    Il presente paragrafo lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di mantenere o concludere accordi con paesi terzi o con organizzazioni internazionali, purché tali accordi siano conformi al diritto comunitario e agli altri accordi internazionali pertinenti.

    6. Il Consiglio non può concludere un accordo contenente disposizioni che esulino dalle competenze interne della Comunità, in particolare ove esse comportino un'armonizzazione delle disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri in un settore in cui il presente trattato esclude tale armonizzazione.

    Al riguardo, in deroga al paragrafo 5, primo comma, gli accordi nei settori degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, di servizi didattici nonché di servizi sociali e relativi alla salute umana rientrano nella competenza ripartita della Comunità e degli Stati membri. La loro negoziazione richiede pertanto, oltre a una decisione comunitaria adottata conformemente alle pertinenti disposizioni dell'articolo 300, il comune accordo degli Stati membri. Gli accordi così negoziati sono conclusi congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri.

    La negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel settore dei trasporti restano soggette alle disposizioni del titolo V e dell'articolo 300.

    7. Fatto salvo il paragrafo 6, primo comma, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può estendere l'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 ai negoziati e accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, nella misura in cui essi non rientrino nel paragrafo 5."

    9) L'articolo 137 è sostituito dal seguente: "Articolo 137

    1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 136, la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori:

    a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori,

    b) condizioni di lavoro,

    c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori,

    d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro,

    e) informazione e consultazione dei lavoratori,

    f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 5,

    g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio della Comunità,

    h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo 150,

    i) parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro,

    j) lotta contro l'esclusione sociale,

    k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatto salvo il disposto della lettera c).

    2. A tal fine il Consiglio:

    a) può adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;

    b) può adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

    Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, tranne che nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g) del presente articolo, per i quali il Consiglio delibera all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e di detti Comitati. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può decidere di rendere applicabile al paragrafo 1, lettere d), f) e g) del presente articolo, la procedura di cui all'articolo 251.

    3. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le direttive prese a norma del paragrafo 2.

    In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui una direttiva deve essere recepita a norma dell'articolo 249, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve adottare le misure necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta direttiva.

    4. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo:

    - non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del loro sistema di sicurezza sociale e non devono incidere sensibilmente sull'equilibrio finanziario dello stesso,

    - non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con il presente trattato, che prevedano una maggiore protezione.

    5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero né al diritto di serrata."

    10) All'articolo 139, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo allorché l'accordo in questione contiene una o più disposizioni relative ad uno dei settori per i quali è richiesta l'unanimità a norma dell'articolo 137, paragrafo 2. In tal caso il Consiglio delibera all'unanimità."

    11) L'articolo 144 è sostituito dal seguente: "Articolo 144

    Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, istituisce un comitato per la protezione sociale a carattere consultivo, al fine di promuovere la cooperazione in materia di protezione sociale tra gli Stati membri e con la Commissione. Il comitato è incaricato:

    - di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri e nella Comunità;

    - di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati membri e con la Commissione;

    - fatto salvo l'articolo 207, di elaborare relazioni, formulare pareri o intraprendere altre attività nei settori di sua competenza, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa.

    Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali.

    Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato."

    12) All'articolo 157, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. La Comunità contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso politiche ed azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni del presente trattato. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, può decidere misure specifiche, destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1.

    Il presente titolo non costituisce una base per l'introduzione da parte della Comunità di qualsivoglia misura che possa generare distorsioni di concorrenza o che comporti disposizioni fiscali o disposizioni relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti."

    13) All'articolo 159, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise nell'ambito delle altre politiche della Comunità, possono essere adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni."

    14) All'articolo 161 è aggiunto il terzo comma seguente: "A decorrere dal 1o gennaio 2007, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previo parere conforme del Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, nel caso in cui le prospettive finanziarie pluriennali applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2007 e il pertinente accordo interistituzionale siano stati adottati a tale data. In caso contrario la procedura prevista nel presente comma è applicabile a decorrere dalla data della loro adozione."

    15) All'articolo 175, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. In deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 95, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni adotta:

    a) disposizioni aventi principalmente natura fiscale;

    b) misure aventi incidenza;

    - sull'assetto territoriale;

    - sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la disponibilità delle stesse;

    - sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui;

    c) misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo.

    Il Consiglio, deliberando alle condizioni stabilite nel primo comma, può definire le materie cui è fatto riferimento nel presente paragrafo sulle quali le decisioni devono essere prese a maggioranza qualificata."

    16) Nella parte terza è aggiunto il titolo seguente: "Titolo XXI

    COOPERAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA CON I PAESI TERZI

    Articolo 181 a)

    1. Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, segnatamente quelle del titolo XX, la Comunità conduce, nel quadro delle sue competenze, azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con paesi terzi. Tali azioni sono complementari a quelle condotte dagli Stati membri e coerenti con la politica di sviluppo della Comunità.

    La politica della Comunità in questo settore contribuisce all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

    2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure necessarie per dare attuazione al paragrafo 1. Il Consiglio delibera all'unanimità per gli accordi di associazione di cui all'articolo 310 nonché per gli accordi da concludere con Stati candidati all'adesione all'Unione.

    3. Nell'ambito delle rispettive competenze, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300.

    Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali."

    17) All'articolo 189, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei membri del Parlamento europeo non può essere superiore a settecentotrentadue."

    18) All'articolo 190, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: "5. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Per le norme o le condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri è richiesta l'unanimità in sede di Consiglio."

    19) All'articolo 191 è aggiunto il secondo comma seguente: "Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, determina lo statuto dei partiti politici a livello europeo, in particolare le norme relative al loro finanziamento."

    20) All'articolo 207, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Consiglio è assistito dal Segretariato generale, sotto la responsabilità di un Segretario generale, Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, coadiuvato da un Segretario generale aggiunto che è responsabile del funzionamento del Segretariato generale. Il Segretario generale ed il Segretario generale aggiunto sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

    Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del Segretariato generale."

    21) L'articolo 210 è sostituito dal seguente: "Articolo 210

    Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa gli stipendi, indennità e pensioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado. Esso fissa altresì, sempre a maggioranza qualificata, tutte le indennità sostitutive di retribuzione."

    22) All'articolo 214, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Consiglio, riunito a livello di capi di Stato o di governo e deliberando a maggioranza qualificata, designa la persona che intende nominare presidente della Commissione; tale designazione è approvata dal Parlamento europeo.

    Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e di comune accordo con il presidente designato, adotta l'elenco delle altre persone che intende nominare membri della Commissione, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.

    Il presidente e gli altri membri della Commissione così designati sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo. Dopo l'approvazione del Parlamento europeo, il presidente e gli altri membri della Commissione sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata."

    23) L'articolo 215 è sostituito dal seguente: "Articolo 215

    A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.

    Il membro dimissionario o deceduto è sostituito per la restante durata del suo mandato da un nuovo membro, nominato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione.

    In caso di dimissioni volontarie, di dimissioni d'ufficio o di decesso, il presidente è sostituito per la restante durata del suo mandato. Per la sua sostituzione si applica la procedura prevista dall'articolo 214, paragrafo 2.

    Salvo in caso di dimissioni d'ufficio, previste dall'articolo 216, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione ovvero fintanto che il Consiglio decida che non vi è motivo di procedere alla sostituzione, conformemente al secondo comma del presente articolo."

    24) L'articolo 217 è sostituito dal seguente: "Articolo 217

    1. La Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo presidente, che ne decide l'organizzazione interna per garantire la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione.

    2. Le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente. Il presidente può modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorità.

    3. Previa approvazione del collegio, il presidente nomina dei vicepresidenti tra i membri della Commissione.

    4. Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente, previa approvazione del collegio, glielo chiede."

    25) All'articolo 219 è soppresso il primo comma.

    26) L'articolo 220 è sostituito dal seguente: "Articolo 220

    La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente trattato.

    Al Tribunale di primo grado possono inoltre essere affiancate, alle condizioni di cui all'articolo 225 A, camere giurisdizionali incaricate di esercitare, in taluni settori specifici, competenze giurisdizionali previste dal presente trattato."

    27) L'articolo 221 è sostituito dal seguente: "Articolo 221

    La Corte di giustizia è composta di un giudice per Stato membro.

    La Corte di giustizia si riunisce in sezioni o in grande sezione, conformemente alle regole previste a tal fine dallo statuto della Corte di giustizia.

    Ove ciò sia previsto dallo statuto, la Corte di giustizia può riunirsi anche in seduta plenaria."

    28) L'articolo 222 è sostituito dal seguente: "Articolo 222

    La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero degli avvocati generali.

    L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente con assoluta imparzialità e in piena indipendenza conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia, richiedono il suo intervento."

    29) L'articolo 223 è sostituito dal seguente: "Articolo 223

    I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri.

    Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia.

    I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato è rinnovabile.

    I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

    La Corte di giustizia nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto.

    La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata."

    30) L'articolo 224 è sostituito dal seguente: "Articolo 224

    Il Tribunale di primo grado è composto di almeno un giudice per Stato membro. Il numero dei giudici è stabilito dallo statuto della Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali.

    I membri del Tribunale di primo grado sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.

    I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale di primo grado. Il suo mandato è rinnovabile.

    Il Tribunale di primo grado nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto.

    Il Tribunale di primo grado stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

    Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto della Corte di giustizia, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia sono applicabili al Tribunale di primo grado."

    31) L'articolo 225 è sostituito dal seguente: "Articolo 225

    1. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 230, 232, 235, 236 e 238, ad eccezione di quelli attribuiti a una camera giurisdizionale e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale di primo grado sia competente per altre categorie di ricorsi.

    Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto.

    2. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni delle camere giurisdizionali istituite in applicazione dell'articolo 225 A.

    Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse.

    3. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell'articolo 234, in materie specifiche determinate dallo statuto.

    Il Tribunale di primo grado, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unità o la coerenza del diritto comunitario, può rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché si pronunci.

    Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse."

    32) È inserito l'articolo seguente: "Articolo 225 A

    Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, può istituire camere giurisdizionali incaricate di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche.

    La decisione sull'istituzione di una camera giurisdizionale stabilisce le regole relative alla composizione di tale camera e precisa la portata delle competenze ad essa conferite.

    Le decisioni delle camere giurisdizionali possono essere oggetto di impugnazione per i soli motivi di diritto o, qualora la decisione sull'istituzione della camera lo preveda, anche per motivi di fatto, dinanzi al Tribunale di primo grado.

    I membri delle camere giurisdizionali sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

    Le camere giurisdizionali stabiliscono il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

    Salvo ove diversamente disposto dalla decisione sull'istituzione della camera giurisdizionale, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia e le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia si applicano alle camere giurisdizionali."

    33) È inserito l'articolo seguente: "Articolo 229 A

    Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese ad attribuire alla Corte di giustizia, nella misura da esso stabilita, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l'applicazione degli atti adottati in base al presente trattato che creano titoli comunitari di proprietà industriale. Il Consiglio raccomanda l'adozione di siffatte disposizioni da parte degli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali."

    34) All'articolo 230, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.

    La Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti e la BCE propongono per salvaguardare le proprie prerogative."

    35) L'articolo 245 è sostituito dal seguente: "Articolo 245

    Lo statuto della Corte di giustizia è stabilito con un protocollo separato.

    Il Consiglio, deliberando all'unanimità su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, o su richiesta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, può modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I dello stesso."

    36) L'articolo 247 è modificato come segue:

    a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. La Corte dei conti è composta di un cittadino di ciascuno Stato membro.";

    b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo, adotta l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri della Corte dei conti è rinnovabile.

    I membri designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte dei conti. Il suo mandato è rinnovabile."

    37) L'articolo 248 è modificato come segue:

    a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese della Comunità. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organismo creato dalla Comunità, nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame.

    La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Detta dichiarazione può essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei settori principali dell'attività comunitaria.";

    b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annua. Questa è trasmessa alle altre istituzioni della Comunità ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.

    La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari sotto forma, tra l'altro, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni della Comunità.

    Essa adotta le relazioni annue, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono. Ha tuttavia la possibilità di istituire nel suo ambito delle sezioni per adottare talune categorie di relazioni o di pareri, alle condizioni previste nel suo regolamento interno.

    Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio.

    La Corte dei conti stabilisce il proprio regolamento interno. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata."

    38) All'articolo 254, paragrafi 1 e 2, i termini "Gazzetta ufficiale delle Comunità europee" sono sostituiti dai termini "Gazzetta ufficiale dell'Unione europea".

    39) L'articolo 257 è sostituito dal seguente: "Articolo 257

    È istituito un Comitato economico e sociale, a carattere consultivo.

    Il Comitato è costituito da rappresentanti delle varie componenti di carattere economico e sociale della società civile organizzata, in particolare dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, nonché delle libere professioni, dei consumatori e dell'interesse generale."

    40) L'articolo 258 è sostituito dal seguente: "Articolo 258

    Il numero dei membri del Comitato economico e sociale non può essere superiore a trecentocinquanta.

    Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità.

    Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le indennità dei membri del Comitato."

    41) All'articolo 259, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. I membri del Comitato sono nominati su proposta degli Stati membri per quattro anni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta l'elenco dei membri redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri del Comitato è rinnovabile."

    42) L'articolo 263 è sostituito dal seguente: "Articolo 263

    È istituito un comitato a carattere consultivo, in appresso designato 'Comitato delle regioni', composto di rappresentanti delle collettività regionali e locali, titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale oppure politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta.

    Il numero dei membri del Comitato delle regioni non può essere superiore a trecentocinquanta.

    Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    I membri del Comitato nonché un numero uguale di supplenti sono nominati, su proposta dei rispettivi Stati membri, per quattro anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta l'elenco dei membri e dei supplenti redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Alla scadenza del mandato di cui al primo comma in virtù del quale sono stati proposti, il mandato dei membri del Comitato termina automaticamente e essi sono sostituiti per la restante durata di detto mandato secondo la medesima procedura. I membri del Comitato non possono essere nel contempo membri del Parlamento europeo.

    I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità."

    43) L'articolo 266 è sostituito dal seguente: "Articolo 266

    La Banca europea per gli investimenti è dotata di personalità giuridica.

    Sono membri della Banca europea per gli investimenti gli Stati membri.

    Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un protocollo allegato al presente trattato. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su richiesta della Banca europea per gli investimenti e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, o su richiesta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca europea per gli investimenti, può modificare gli articoli 4, 11 e 12 e l'articolo 18, paragrafo 5 di detto statuto."

    44) L'articolo 279 è sostituito dal seguente: "Articolo 279

    1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti:

    a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalità relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio e al rendimento e alla verifica dei conti;

    b) determina le norme ed organizza il controllo della responsabilità dei controllori finanziari, ordinatori e contabili.

    A decorrere dal 1o gennaio 2007, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti.

    2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti, fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie della Comunità sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria."

    45) L'articolo 290 è sostituito dal seguente: "Articolo 290

    Il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia, dal Consiglio, che delibera all'unanimità."

    46) L'articolo 300 è modificato come segue:

    a) al paragrafo 2 il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "In deroga alle norme previste dal paragrafo 3, si applicano le stesse procedure alle decisioni volte a sospendere l'applicazione di un accordo e allo scopo di stabilire le posizioni da adottare a nome della Comunità in un organismo istituito da un accordo, se tale organismo deve adottare decisioni che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per le decisioni che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

    Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato di qualsiasi decisione, adottata a norma del presente paragrafo, relativa all'applicazione provvisoria o alla sospensione di accordi, ovvero alla definizione della posizione della Comunità nell'ambito di un organismo istituito da un accordo.";

    b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: "6. Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con le disposizioni del presente trattato. Quando la Corte di giustizia abbia espresso parere negativo, l'accordo può entrare in vigore soltanto alle condizioni stabilite dall'articolo 48 del trattato sull'Unione europea."

    47) L'articolo 309 è modificato come segue:

    a) al paragrafo 1, i termini "articolo 7, paragrafo 2" sono sostituiti dai termini "articolo 7, paragrafo 3";

    b) al paragrafo 2, i termini "articolo 7, paragrafo 1" sono sostituiti dai termini "articolo 7, paragrafo 2".

    Top