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Document 11997E296

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte sesta: Disposizioni generali e finali
Articolo 296
Articolo 223 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 223 - Trattato CEE

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1997/art_296/oj

11997E296

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte sesta: Disposizioni generali e finali - Articolo 296 - Articolo 223 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 223 - Trattato CEE

Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0296 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0076 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)

Articolo 296

1. Le disposizioni del presente trattato non ostano alle norme seguenti:

a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza,

b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può apportare modificazioni all'elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).

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