This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 11997E296
Treaty establishing the European Community (Amsterdam consolidated version)#Part Six: General and Final Provisions#Article 296#Article 223 - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#Article 223 - EEC Treaty
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte sesta: Disposizioni generali e finali
Articolo 296
Articolo 223 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 223 - Trattato CEE
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte sesta: Disposizioni generali e finali
Articolo 296
Articolo 223 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 223 - Trattato CEE
In force
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte sesta: Disposizioni generali e finali - Articolo 296 - Articolo 223 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 223 - Trattato CEE
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0296 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0076 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) Articolo 296 1. Le disposizioni del presente trattato non ostano alle norme seguenti: a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza, b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può apportare modificazioni all'elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).