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Document 11997E273

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte quinta: Le istituzioni della Comunità
Titolo II: Disposizioni finanziarie
Articolo 273
Articolo 204 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 204 - Trattato CEE

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1997/art_273/oj

11997E273

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte quinta: Le istituzioni della Comunità - Titolo II: Disposizioni finanziarie - Articolo 273 - Articolo 204 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 204 - Trattato CEE

Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0290 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0073 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)

Articolo 273

Se, all'inizio dell'esercizio finanziario, il bilancio non è stato ancora votato, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 279, nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione della Commissione crediti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in preparazione.

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, sempre che siano osservate le altre condizioni di cui al primo comma.

Se tale decisione concerne spese diverse da quelle che derivano obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, il Consiglio la trasmette immediatamente al Parlamento europeo; entro un termine di trenta giorni il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, può prendere una decisione differente su queste spese per quanto riguarda la parte superiore al dodicesimo di cui al primo comma. Questa parte della decisione del Consiglio è sospesa sino al momento in cui il Parlamento europeo abbia preso la decisione. Se nel termine precitato il Parlamento europeo non ha preso una decisione diversa da quella del Consiglio, quest'ultima viene considerata definitivamente adottata.

Le decisioni di cui ai commi secondo e terzo prevedono le misure necessarie in materia di risorse per garantire l'applicazione del presente articolo.

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