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Document 11997E265

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte quinta: Le istituzioni della Comunità
Titolo I: Disposizioni istituzionali
Capo 4: Il Comitato delle Regioni
Articolo 265
Articolo 198 C - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1997/art_265/oj

11997E265

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte quinta: Le istituzioni della Comunità - Titolo I: Disposizioni istituzionali - Capo 4: Il Comitato delle Regioni - Articolo 265 - Articolo 198 C - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0285 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0069 - versione consolidata


Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)

Articolo 265

Il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle Regioni nei casi previsti dal presente trattato e in tutti gli altri casi in cui una di tali due istituzioni lo ritenga opportuno, in particolare nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera.

Qualora lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere.

Quando il Comitato economico e sociale è consultato in applicazione dell'articolo 262, il Consiglio o la Commissione informano il Comitato delle Regioni di tale domanda di parere. Il Comitato delle Regioni, qualora ritenga che sono in causa interessi regionali specifici, può formulare un parere in materia.

Il Comitato delle Regioni può essere consultato dal Parlamento europeo.

Il Comitato delle Regioni, qualora lo ritenga utile, può formulare un parere di propria iniziativa.

Il parere del Comitato è trasmesso al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.

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