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Document 11997E190
Treaty establishing the European Community (Amsterdam consolidated version)#Part Five: Institutions of the Community#Title I: Provisions governing the institutions#Chapter 1: The institutions#Section 1: The European Parliament#Article 190#Article 138 - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#Article 138 - EEC Treaty
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte quinta: Le istituzioni della Comunità
Titolo I: Disposizioni istituzionali
Capo 1: Le istituzioni
Sezione 1: Il Parlamento europeo
Articolo 190
Articolo 138 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 138 - Trattato CEE
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte quinta: Le istituzioni della Comunità
Titolo I: Disposizioni istituzionali
Capo 1: Le istituzioni
Sezione 1: Il Parlamento europeo
Articolo 190
Articolo 138 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 138 - Trattato CEE
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Replaced by | 12001C002 | articolo 190.5 | 01/02/2003 | ||
Modified by | 12002E/PRO/06 | articolo 190.2 | 01/01/2004 |
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte quinta: Le istituzioni della Comunità - Titolo I: Disposizioni istituzionali - Capo 1: Le istituzioni - Sezione 1: Il Parlamento europeo - Articolo 190 - Articolo 138 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 138 - Trattato CEE
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0260 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0055 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) Articolo 190 1. I rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità sono eletti a suffragio universale diretto. 2. Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue: Belgio // 25 Danimarca // 16 Germania // 99 Grecia // 25 Spagna // 64 Francia // 87 Irlanda // 15 Italia // 87 Lussemburgo // 6 Paesi Bassi // 31 Austria // 21 Portogallo // 25 Finlandia // 16 Svezia // 22 Regno Unito // 87. In caso di modifiche del presente paragrafo, il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità. 3. I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni. 4. Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri. Il Consiglio, con deliberazione unanime, previo parere conforme del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. 5. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimità, il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri.