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Document 11997E072

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
    Parte terza: Politiche della Comunità
    Titolo V: Trasporti
    Articolo 73
    Articolo 77 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
    Articolo 77 - Trattato CEE

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1997/art_72/oj

    11997E072

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo V: Trasporti - Articolo 73 - Articolo 77 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 77 - Trattato CEE

    Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0205 - versione consolidata
    gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0027 - versione consolidata
    (trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)

    Articolo 73

    Fino a che non siano emanate le disposizioni di cui all'articolo 71, paragrafo 1, e salvo accordo unanime del Consiglio, nessuno degli Stati membri può rendere meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano la materia al 1o gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data della loro adesione.

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