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Document 11997E042
Treaty establishing the European Community (Amsterdam consolidated version)#Part Three: Community policies#Title III: Free movement of persons, services and capital#Chapter 1: Workers#Article 42#Article 51 - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#Article 51 - EEC Treaty
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte terza: Politiche della Comunità
Titolo III: Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali
Capo 1: I lavoratori
Articolo 42
Articolo 51 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 51 - Trattato CEE
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte terza: Politiche della Comunità
Titolo III: Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali
Capo 1: I lavoratori
Articolo 42
Articolo 51 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 51 - Trattato CEE
In force
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo III: Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali - Capo 1: I lavoratori - Articolo 42 - Articolo 51 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 51 - Trattato CEE
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0194 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0021 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) Articolo 42 Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, adotta in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto: a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste, b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri. Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la procedura di cui all'articolo 251.