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Document 11997E018
Treaty establishing the European Community (Amsterdam consolidated version)#Part Two: Citizenship of the Union#Article 18#Article 8a - EC Treaty (Maastricht consolidated version)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte seconda: Cittadinanza dell'Unione
Articolo 18
Articolo 8 A - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte seconda: Cittadinanza dell'Unione
Articolo 18
Articolo 8 A - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Replaced by | 12001C002 | 01/02/2003 |
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte seconda: Cittadinanza dell'Unione - Articolo 18 - Articolo 8 A - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0186 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0011 - versione consolidata
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) Articolo 18 1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso. 2. Il Consiglio può adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1; salvo diversa disposizione del presente trattato, esso delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251. Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la procedura.