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Document 11997D012
Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts - Part three - General and final Provisions - Article 12
Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi - Parte terza - Disposizioni generali e finali - Articolo 12
Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi - Parte terza - Disposizioni generali e finali - Articolo 12
Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi - Parte terza - Disposizioni generali e finali - Articolo 12
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0078
Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi - Parte terza - Disposizioni generali e finali - Articolo 12 1. Agli articoli, ai titoli e alle sezioni del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea, quali modificati dalle disposizioni del presente trattato, si applica la seguente nuova numerazione, secondo le tabelle di corrispondenza contenute nell'allegato del presente trattato, che ne costituiscono parte integrante. 2. I riferimenti incrociati ad articoli, titoli e sezioni nel trattato sull'Unione europea e nel trattato che istituisce la Comunità europea, nonché tra gli stessi, sono adattati di conseguenza. Lo stesso vale per quanto riguarda i riferimenti ad articoli, titoli e sezioni di tali trattati contenuti negli altri trattati comunitari. 3. I riferimenti agli articoli, titoli e sezioni dei trattati di cui al paragrafo 2 contenuti in altri strumenti o atti si intendono come riferimenti agli articoli, titoli e sezioni del trattato secondo la nuova numerazione di cui al paragrafo 1 e, rispettivamente, ai paragrafi di detti articoli secondo la nuova numerazione introdotta da alcune disposizioni dell'articolo 6. 4. I riferimenti, contenuti in altri strumenti o atti, a paragrafi degli articoli dei trattati di cui agli articoli 7 e 8 si intendono riferiti a quei paragrafi per i quali alcune disposizioni degli articoli 7 e 8 hanno previsto una nuova numerazione.