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Document 11992MJ11
Treaty on European Union - Title V: Provisions on a common foreign and security policy - Article J.11
Trattato sull'Unione europea - Titolo V: Disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune - Articolo J.11
Trattato sull'Unione europea - Titolo V: Disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune - Articolo J.11
In force
Trattato sull'Unione europea - Titolo V: Disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune - Articolo J.11
Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29/07/1992 pag. 0060
Articolo J.11 1. Le disposizioni di cui agli articoli 137, 138, da 139 a 142, 146, 147, da 150 a 153, da 157 a 163 e 217 del trattato che istituisce la Comunità europea sono applicabili alle disposizioni relative ai settori di cui al presente Titolo. 2. Le spese amministrative che le istituzioni devono sostenere per le disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune sono a carico del bilancio delle Comunità europee. Il Consiglio può altresì: - decidere all'unanimità che le spese operative dovute all'attuazione di dette misure siano a carico del bilancio della Comunità europea; in tal caso si applica la procedura di bilancio prevista dal trattato che istituisce la Comunità europea; - o costatare che tali spese devono essere a carico degli Stati membri, eventualmente secondo un criterio di ripartizione da stabilirsi.