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Document 11992M/PRO/SEBC/12

Trattato sull'Unione europea - Protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca Centrale Europea - Capo III: Organizzazione del SEBC - Articolo 12: Responsabilità degli organi decisionali

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teu/pro_3/art_12/sign

11992M/PRO/SEBC/12

Trattato sull'Unione europea - Protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca Centrale Europea - Capo III: Organizzazione del SEBC - Articolo 12: Responsabilità degli organi decisionali

Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29/07/1992 pag. 0071


Articolo 12

Responsabilità degli organi decisionali

12.1. Il Consiglio direttivo adotta gli indirizzi e prende le decisioni necessarie ad assicurare l'assolvimento dei compiti affidati al SEBC ai sensi del trattato e del presente statuto. Il Consiglio direttivo formula la politica monetaria della Comunità ivi comprese, a seconda dei casi, le decisioni relative agli obiettivi monetari intermedi, ai tassi di interesse guida e all'offerta di riserve nel SEBC e stabilisce i necessari indirizzi per la loro attuazione.

Il Comitato esecutivo attua la politica monetaria secondo le decisioni e gli indirizzi stabiliti dal Consiglio direttivo, impartendo le necessarie istruzioni alle Banche centrali nazionali. Al Comitato esecutivo possono inoltre essere delegati taluni poteri quando lo decide il Consiglio direttivo.

Per quanto possibile ed opportuno, fatto salvo il disposto del presente articolo, la BCE si avvale delle Banche centrali nazionali per eseguire operazioni che rientrano nei compiti del SEBC.

12.2. Il Comitato esecutivo ha il compito di preparare le riunioni del Consiglio direttivo.

12.3. Il Consiglio direttivo adotta il regolamento interno che determina l'organizzazione interna della BCE e dei suoi organi decisionali.

12.4. Le funzioni consultive di cui all'articolo 4 sono esercitate dal Consiglio direttivo.

12.5. Il Consiglio direttivo adotta le decisioni di cui all'articolo 6.

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