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Document 11992E109K

    TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
    TITOLO VI - POLITICA ECONOMICA E MONETARIA
    CAPO 4: DISPOSIZIONI TRANSITORIE
    ARTICOLO 109K

    /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1992/art_109k/oj

    11992E109K

    TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA - TITOLO VI - POLITICA ECONOMICA E MONETARIA - CAPO 4: DISPOSIZIONI TRANSITORIE - ARTICOLO 109K /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */

    Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0042


    Articolo 109 K

    1. Qualora sia stato deciso di fissare la data conformemente all'articolo 109 J paragrafo 3, il Consiglio, sulla base delle raccomandazioni del Consiglio di cui all'articolo 109 J paragrafo 2, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, decide se ed a quali Stati membri si applica la deroga di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali Stati membri sono in appresso denominati «Stati membri con deroga».

    Qualora il Consiglio abbia confermato quali Stati membri soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica, conformemente all'articolo 109 J paragrafo 4, agli Stati membri che non soddisfano a tali condizioni si applica una deroga quale definita al paragrafo 3 del presente articolo. Tali Stati membri sono in appresso denominati «Stati membri con deroga».

    2. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la BCE riferiscono al Consiglio in conformità della procedura dell'articolo 109 J paragrafo 1. Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al Consiglio nella composizione dei Capi di Stato o di Governo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide quali Stati membri con deroga soddisfano alle condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui all'articolo 109 J paragrafo 1, e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione.

    3. La deroga di cui al paragrafo 1 comporta che allo Stato membro in questione non si applichino i seguenti articoli: 104 C, paragrafi 9 e 11, 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5, 105 A, 108 A, 109, 109 A, paragrafo 2, lettera b). L'esclusione di detto Stato membro e della sua Banca centrale nazionale dai diritti e dagli obblighi nel quadro del SEBC è oggetto del Capo IX dello statuto del SEBC.

    4. Agli articoli 105, paragrafi 1, 2 e 3, 105 A, 108 A, 109 e 109 A, paragrafo 2, lettera b), per «Stati membri» si intende «Stati membri senza deroga».

    5. I diritti di voto degli Stati membri con deroga sono sospesi per le decisioni del Consiglio di cui agli articoli del presente trattato elencati al paragrafo 3. In tal caso, in deroga agli articoli 148 e 189 A, paragrafo 1, la maggioranza qualificata corrisponde ai due terzi dei voti dei rappresentanti degli Stati membri senza deroga ponderati conformemente alle disposizioni dell'articolo 148, paragrafo 2; per un atto che richiede l'unanimità è richiesta l'unanimità di tali Stati membri.

    6. Gli articoli 109 H e 109 I continuano ad applicarsi agli Stati membri con deroga.

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