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Document 11992E100A
TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN COMMUNITY # TITLE V : COMMON RULES ON COMPETITION TAXATION AND APPROXIMATION OF LAWS # CHAPITRE 3 : APPROXIMATIONS OF LAWS # ARTICLE 100A
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
TITOLO V : NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA SULLA FISCALITA E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
CAPO 3 : RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
ARTICOLO 100A
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
TITOLO V : NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA SULLA FISCALITA E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
CAPO 3 : RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
ARTICOLO 100A
/* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 11992E100AR(01) |
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA - TITOLO V : NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA SULLA FISCALITA E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI - CAPO 3 : RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI - ARTICOLO 100A /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0032
Articolo 100 A 1. In deroga all'articolo 100 e salvo che il presente trattato non disponga diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 7 A. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. (27)() 2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti. 3. La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato. 4. Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, uno Stato membro ritenga necessario applicare disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti previste dall'articolo 36 o relative alla protezione dell'ambiente di lavoro o dell'ambiente, esso notifica tali disposizioni alla Commissione. La Commissione conferma le disposizioni in questione dopo aver verificato che esse non costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri. In deroga alla procedura di cui agli articoli 169 e 170, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo. 5. Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi appropriati, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi non economici di cui all'articolo 36, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.