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Document 11992E072
TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN COMMUNITY # PART THREE : COMMUNITY POLICIES # TITLE III : FREE MOVEMENT OF PERSONS, SERVICES AND CAPITAL # CHAPTER 4 : CAPITAL AND PAYMENTS # ARTICLE 72
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
PARTE TERZA : POLITICHE DELLA COMUNITA
TITOLO III : LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI
CAPO 4 : CAPITALI E PAGAMENTI
ARTICOLO 72
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
PARTE TERZA : POLITICHE DELLA COMUNITA
TITOLO III : LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI
CAPO 4 : CAPITALI E PAGAMENTI
ARTICOLO 72
/* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */
GU C 224 del 31.8.1992, p. 25
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA - PARTE TERZA : POLITICHE DELLA COMUNITA - TITOLO III : LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI - CAPO 4 : CAPITALI E PAGAMENTI - ARTICOLO 72 /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0025
Articolo 72 Gli Stati membri comunicano alla Commissione i movimenti di capitale, a destinazione e in provenienza dai paesi terzi, di cui sono a conoscenza. La Commissione può rivolgere agli Stati membri i pareri che essa giudica opportuni in materia.