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Document 11992E048

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
PARTE TERZA: POLITICHE DELLA COMUNITA
TITOLO III: LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI
CAPO 1: I LAVORATORI
ARTICOLO 48

/* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1992/art_48/oj

11992E048

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA - PARTE TERZA: POLITICHE DELLA COMUNITA - TITOLO III: LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI - CAPO 1: I LAVORATORI - ARTICOLO 48 /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */

Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0020


Articolo 48

1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata al più tardi al termine del periodo transitorio.

2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:

a) di rispondere a offerte di lavoro effettive.

b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri,

c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali,

d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.

4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.

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