Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11992E033

    TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
    PARTE TERZA: POLITICHE DELLA COMUNITA
    TITOLO I: LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
    CAPO 2: ABOLIZIONE DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE TRA GLI STATI MEMBRI
    ARTICOLO 33

    /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */

    GU C 224 del 31.8.1992, p. 16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1992/art_33/oj

    11992E033

    TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA - PARTE TERZA: POLITICHE DELLA COMUNITA - TITOLO I: LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - CAPO 2: ABOLIZIONE DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE TRA GLI STATI MEMBRI - ARTICOLO 33 /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */

    Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0016


    Articolo 33

    1. Un anno dopo l'entrata in vigore del presente trattato, ciascuno degli Stati membri trasforma i contingenti bilaterali aperti agli altri Stati membri in contingenti globali accessibili senza discriminazione a tutti gli altri Stati membri.

    Alla stessa data, gli Stati membri aumentano l'insieme dei contingenti globali così determinati in modo da raggiungere, rispetto all'anno precedente, un accrescimento pari ad almeno il 20 % del loro valore totale. Tuttavia, ciascuno dei contingenti globali per i singoli prodotti è aumentato del 10 % almeno.

    Ogni anno, i contingenti sono aumentati secondo le stesse norme e nelle stesse proporzioni, rispetto all'anno precedente.

    Si opera il quarto aumento alla fine del quarto anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente trattato; il quinto, un anno dopo l'inizio della seconda tappa.

    2. Quando, per un prodotto non liberalizzato, il contingente globale non raggiunge il 3 % della produzione nazionale dello Stato in questione, un contingente pari al 3 % almeno di tale produzione sarà stabilito al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore del presente trattato. Il contingente è portato al 4 % dopo il secondo anno, al 5 % dopo il terzo anno. In seguito, lo Stato membro interessato aumenta di anno in anno il contingente del 15 % almeno.

    Qualora non esista una produzione nazionale, la Commissione, mediante decisioni, determina un contingente adeguato.

    3. Alla fine del decimo anno ogni contingente deve essere almeno pari al 20 % della produzione nazionale.

    4. Quando la Commissione constati con una decisione che le importazioni di un prodotto, durante que anni consecutivi, sono state inferiori al contingente aperto, tale contingente globale non può essere preso in considerazione ai fini del calcolo del valore complessivo dei contingenti globali. In tal caso, lo Stato membro abolisce il contingentamento di tale prodotto.

    5. Per i contingenti che rappresentino più del 20 % della produzione nazionale del prodotto di cui trattasi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può abbassare la percentuale minima del 10 % prescritta dal paragrafo 1. Tale modificazione lascia tuttavia impregiudicato l'obbligo di un accrescimento annuale del 20 % del valore complessivo dei contingenti globali.

    6. Gli Stati membri che siano andati oltre quanto era loro obbligo nei riguardi del livello di liberalizzazione, attuato in applicazione delle decisioni del consiglio dell'Organizzazione europea di cooperazione economica in data 14 gennaio 1955, sono autorizzati a considerare l'ammontare delle importazioni liberalizzate in via autonoma nel calcolo dell'aumento complessivo annuo del 20 % previsto dal paragrafo 1. Tale calcolo è sottoposto alla preventiva approvazione della Commissione.

    7. Mediante direttive della Commissione sono stabiliti la procedura e il ritmo d'abolizione tra gli Stati membri delle misure di effetto equivalente a contingentamenti, esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente trattato.

    8. Qualora la Commissione constati che l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, e in particolare quelle relative alle percentuali, non consente di assicurare il carattere graduale dell'eliminazione di cui all'articolo 32, comma secondo, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, all'unanimità durante la prima fase e a maggioranza qualificata in seguito, può modificare la procedura prevista dal presente articolo e in particolare procedere all'aumento delle percentuali stabilite.

    Top