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Document 11992E007A
TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN COMMUNITY # PART ONE: PRINCIPLES # ARTICLE 7A
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
PARTE PRIMA: PRINCIPI
ARTICOLO 7A
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
PARTE PRIMA: PRINCIPI
ARTICOLO 7A
/* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */
GU C 224 del 31.8.1992, p. 10
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA - PARTE PRIMA: PRINCIPI - ARTICOLO 7A /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0010
Articolo 7 A La Comunità adotta le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, conformemente alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 7 B, 7 C e 28, dell'articolo 57, paragrafo 2, dell'articolo 59, dell'articolo 70, paragrafo 1 e degli articoli 84, 99, 100 A e 100 B e senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente trattato. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del presente trattato.