Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11957E060

    TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE SECONDA - FONDAMENTI DELLA COMUNITA, TITOLO III - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI, CAPO 3: I SERVIZI, ARTICOLO 60

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teec/art_60/sign

    11957E060

    TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE SECONDA - FONDAMENTI DELLA COMUNITA, TITOLO III - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI, CAPO 3: I SERVIZI, ARTICOLO 60


    ++++

    AI SENSI DEL PRESENTE TRATTATO , SONO CONSIDERATE COME SERVIZI LE PRESTAZIONI FORNITE NORMALMENTE DIETRO RETRIBUZIONE , IN QUANTO NON SIANO REGOLATE DALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI , DEI CAPITALI E DELLE PERSONE .

    I SERVIZI COMPRENDONO IN PARTICOLARE :

    A ) ATTIVITA DI CARATTERE INDUSTRIALE ,

    B ) ATTIVITA DI CARATTERE COMMERCIALE ,

    C ) ATTIVITA ARTIGIANE ,

    D ) LE ATTIVITA DELLE LIBERE PROFESSIONI .

    SENZA PREGIUDIZIO DELLE DISPOSIZIONI DEL CAPO RELATIVO AL DIRITTO DI STABILIMENTO , IL PRESTATORE PUO , PER L'ESECUZIONE DELLA SUA PRESTAZIONE , ESERCITARE , A TITOLO TEMPORANEO , LA SUA ATTIVITA NEL PAESE OVE LA PRESTAZIONE E FORNITA , ALLE STESSE CONDIZIONI IMPOSTE DAL PAESE STESSO AI PROPRI CITTADINI .

    Top