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Document 11957E060
TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY, PART TWO - FOUNDATIONS OF THE COMMUNITY, TITLE III - FREE MOVEMENT OF PERSONS, SERVICES AND CAPITAL, CHAPTER 3: SERVICES, ARTICLE 60
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE SECONDA - FONDAMENTI DELLA COMUNITA, TITOLO III - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI, CAPO 3: I SERVIZI, ARTICOLO 60
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE SECONDA - FONDAMENTI DELLA COMUNITA, TITOLO III - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI, CAPO 3: I SERVIZI, ARTICOLO 60
In force
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE SECONDA - FONDAMENTI DELLA COMUNITA, TITOLO III - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI, CAPO 3: I SERVIZI, ARTICOLO 60
++++ AI SENSI DEL PRESENTE TRATTATO , SONO CONSIDERATE COME SERVIZI LE PRESTAZIONI FORNITE NORMALMENTE DIETRO RETRIBUZIONE , IN QUANTO NON SIANO REGOLATE DALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI , DEI CAPITALI E DELLE PERSONE . I SERVIZI COMPRENDONO IN PARTICOLARE : A ) ATTIVITA DI CARATTERE INDUSTRIALE , B ) ATTIVITA DI CARATTERE COMMERCIALE , C ) ATTIVITA ARTIGIANE , D ) LE ATTIVITA DELLE LIBERE PROFESSIONI . SENZA PREGIUDIZIO DELLE DISPOSIZIONI DEL CAPO RELATIVO AL DIRITTO DI STABILIMENTO , IL PRESTATORE PUO , PER L'ESECUZIONE DELLA SUA PRESTAZIONE , ESERCITARE , A TITOLO TEMPORANEO , LA SUA ATTIVITA NEL PAESE OVE LA PRESTAZIONE E FORNITA , ALLE STESSE CONDIZIONI IMPOSTE DAL PAESE STESSO AI PROPRI CITTADINI .