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Document 11957E057
TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY, PART TWO - FOUNDATIONS OF THE COMMUNITY, TITLE III - FREE MOVEMENT OF PERSONS, SERVICES AND CAPITAL, CHAPTER 2: RIGHT OF ESTABLISHMENT, ARTICLE 57
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE SECONDA - FONDAMENTI DELLA COMUNITA, TITOLO III - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI, CAPO 2: IL DIRITTO DI STABILIMENTO, ARTICOLO 57
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE SECONDA - FONDAMENTI DELLA COMUNITA, TITOLO III - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI, CAPO 2: IL DIRITTO DI STABILIMENTO, ARTICOLO 57
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modified by | 11986U006 | modifica | P.2 | ||
Modified by | 11986U006 | modifica | P.1 | ||
Modified by | 11986U016 | modifica | P.2 | ||
Replaced by | 11992MG/D13 | 01/11/1993 |
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE SECONDA - FONDAMENTI DELLA COMUNITA, TITOLO III - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI, CAPO 2: IL DIRITTO DI STABILIMENTO, ARTICOLO 57
++++ ( 1 ) AL FINE DI AGEVOLARE L'ACCESSO ALLE ATTIVITA NON SALARIATE E L'ESERCIZIO DI QUESTE , IL CONSIGLIO , SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE E PREVIA CONSULTAZIONE DELL'ASSEMBLEA , STABILISCE DELIBERANDO ALL'UNAMITA DURANTE LA PRIMA TAPPA E A MAGGIORANZA QUALIFICATA IN SEGUITO , DIRETTIVE INTESE AL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI , CERTIFICATI E ALTRI TITOLI . ( 2 ) IN ORDINE ALLE STESSE FINALITA , IL CONSIGLIO , DELIBERANDO SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE E PREVIA CONSULTAZIONE DELL'ASSEMBLEA , STABILISCE , PRIMA DELLA SCADENZA DEL PERIODO TRANSITORIO , LE DIRETTIVE INTESE AL COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE , REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALL'ACCESSO ALLE ATTIVITA NON SALARIATE E ALL'ESERCIZIO DI QUESTE . PER LE MATERIE CHE , IN UNO STATO MEMBRO ALMENO , SIANO DISCIPLINATE DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E PER LE MISURE CONCERNENTI LA TUTELA DEL RISPARMIO , IN PARTICOLARE LA DISTRIBUZIONE DEL CREDITO E LA PROFESSIONE BANCARIA , COME PURE I REQUISITI RICHIESTI NEI SINGOLI STATI MEMBRI PER L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI MEDICHE , PARAMEDICHE E FARMACEUTICHE , E NECESSARIA L'UNANIMITA . NEGLI ALTRI CASI , IL CONSIGLIO DELIBERA ALL'UNANIMITA DURANTE LA PRIMA TAPPA E A MAGGIORANZA QUALIFICATA IN SEGUITO . ( 3 ) PER QUANTO RIGUARDA LE PROFESSIONI MEDICHE , PARAMEDICHE E FARMACEUTICHE , LA GRADUALE SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI SARA SUBORDINATA AL COORDINAMENTO DELLE CONDIZIONI RICHIESTE PER IL LORO ESERCIZIO NEI SINGOLI STATI MEMBRI .