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Document 11957E052

    TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE SECONDA - FONDAMENTI DELLA COMUNITA, TITOLO III - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI, CAPO 2: IL DIRITTO DI STABILIMENTO, ARTICOLO 52

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teec/art_52/sign

    11957E052

    TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE SECONDA - FONDAMENTI DELLA COMUNITA, TITOLO III - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI, CAPO 2: IL DIRITTO DI STABILIMENTO, ARTICOLO 52


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    NEL QUADRO DELLE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO , LE RESTRIZIONI ALLA LIBERTA DI STABILIMENTO DEI CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO VENGONO GRADATAMENTE SOPPRESSE DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO . TALE GRADUALE SOPPRESSIONE SI ESTENDE ALTRESI ALLE RESTRIZIONI RELATIVE ALL'APERTURA DI AGENZIE , SUCCURSALI O FILIALI , DA PARTE DEI CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO STABILITI SUL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO .

    LA LIBERTA DI STABILIMENTO IMPORTA L'ACCESSO ALLE ATTIVITA NON SALARIATE E AL LORO ESERCIZIO , NONCHE LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DI IMPRESE E IN PARTICOLARE DI SOCIETA AI SENSI DELL'ARTICOLO 58 , SECONDO COMMA , ALLE CONDIZIONI DEFINITE DALLA LEGISLAZIONE DEL PAESE DI STABILIMENTO NEI CONFRONTI DEI PROPRI CITTADINI , FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DEL CAPO RELATIVO AI CAPITALI .

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