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Documento 11957E007

    TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE PRIMA - PRINCIPI, ARTICOLO 7

    Estatuto jurídico do documento Em vigor

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teec/art_7/sign

    11957E007

    TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE PRIMA - PRINCIPI, ARTICOLO 7


    Articolo 7

    Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

    Il Consiglio, su proposta della Commissione e in cooperazione con il Parlamento europeo, può stabilire, a maggioranza qualificata, tutte le regolamentazioni intese a vietare tali discriminazioni(*).

    (*)Secondo comma così modificato dall'articolo 6, paragrafo 2 dell'AUE.

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