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Documento 11957E007
TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY, PART ONE - PRINCIPLES, ARTICLE 7
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE PRIMA - PRINCIPI, ARTICOLO 7
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE PRIMA - PRINCIPI, ARTICOLO 7
Em vigor
Relação | Ato | Comentário | Subdivisão em causa | De | a |
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alterado por | 11986U006 | modifica | L.2 | ||
alterado por | 11992MG/B8 | sostituzione | articolo 7.2 | 01/11/1993 | |
alterado por | 11992MG/B8 | DEVIENTART.6 |
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE PRIMA - PRINCIPI, ARTICOLO 7
Articolo 7 Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità. Il Consiglio, su proposta della Commissione e in cooperazione con il Parlamento europeo, può stabilire, a maggioranza qualificata, tutte le regolamentazioni intese a vietare tali discriminazioni(*). (*)Secondo comma così modificato dall'articolo 6, paragrafo 2 dell'AUE.