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Document 11951K078TER

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO ( CECA ), TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI GENERALI, ARTICOLO 78 TERZO

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/07/2002

11951K078TER

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO ( CECA ), TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI GENERALI, ARTICOLO 78 TERZO


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Articolo 78 ter (*)

1 . Se , all'inizio di un esercizio finanziario , il bilancio amministrativo non è stato ancora votato , le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione , in base alle disposizioni del regolamento stabilitito in esecuzione dell'articolo 78 nono , nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio amministrativo dell'esercizio precedente , senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione dell'Alta Autorità crediti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio amministrativo in preparazione .

L'Alta Autorità è autorizzata e ha l'obbligo di riscuotere le imposizioni sino all'ammontare dei crediti dell'esercizio precedente , senza tuttavia poter riscuotere un ammontare superiore a quello che sarebbe risultato dall'approvazione del progetto di bilancio amministrativo .

2 . Il Consiglio , con deliberazione a maggioranza qualificata , può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo , sempreché siano osservate le altre condizioni di cui al primo paragrafo . L'autorizzazione e l'obbligo di riscuotere le imposizioni possono essere modificati in conformità .

Se tale decisione concerne spese diverse da quelle che derivano obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma , il Consiglio la trasmette immediatamente al Parlamento europeo ; entro un termine di trenta giorni il Parlamento europeo , deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi , può prendere una decisione differente su queste spese per quanto riguarda la parte superiore al dodicesimo di cui al paragrafo 1 . Questa parte della decisione del Consiglio è sospesa sino al momento in cui il Parlamento europeo abbia preso la decisione . Se nel termine precitato il Parlamento europeo non ha preso una decisione diversa da quella del Consiglio , quest'ultima viene considerata definitivamente adottata .

(*) Testo così modificato dall'articolo 4 del trattato che modifica talune disposizioni finanziarie .

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