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Document 11951K069

    TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO ( CECA ), TITOLO TERZO - DISPOSIZIONI ECONOMICHE E SOCIALI, CAPO VIII: SALARI E SPOSTAMENTI DELLA MANO D' OPERA, ARTICOLO 69

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/07/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/ceca/art_69/sign

    11951K069

    TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO ( CECA ), TITOLO TERZO - DISPOSIZIONI ECONOMICHE E SOCIALI, CAPO VIII: SALARI E SPOSTAMENTI DELLA MANO D' OPERA, ARTICOLO 69


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    Articolo 69

    1 . Gli Stati membri s'impegnano di astenersi da qualunque restrizione , fondata sulla cittadinanza , all'occupazione nelle industrie del carbone e dell'acciaio , in riguardo ai lavoratori cittadini d'uno Stato membro di qualificazione professionale confermata nelle industrie del carbone e dell'acciaio , con riserva delle limitazioni risultanti da necessità fondamentali di sanità e d'ordine pubblico .

    2 . Per l'applicazione di questa disposizione essi stabiliranno una definizione comune delle specialità e delle condizioni di qualificazione , determineranno di comune accordo le limitazioni previste alla sezione precedente e ricercheranno i procedimenti tecnici che permettano di mettere a confronto offerte e domande di lavoro nell'insieme della Comunità .

    3 . Inoltre , per le categorie di lavoratori non previste alla sezione precedente e qualora uno sviluppo di produzione nell'industria del carbone e dell'acciaio fosse ostacolato da penuria di mano d'opera idonea , essi adatteranno le loro disposizioni legislative concernenti l'immigrazione nella misura necessaria per porre fine a questo stato di cose ; in particolare , faciliteranno la rioccupazione dei lavoratori provenienti dalle industrie del carbone e dell'acciaio di altri Stati membri .

    4 . Essi proibiranno ogni discriminazione nelle remunerazioni e nelle condizioni di lavoro tra lavoratori nazionali e lavoratori immigrati senza pregiudizio ai provvedimenti speciali riguardanti i lavoratori dei territori di frontiera ; in particolare ricercheranno tra loro ogni accomodamento che appaia necessario affinché le disposizioni concernenti le assicurazioni sociali non siano d'ostacolo agli spostamenti della mano d'opera .

    5 . L'Alta Autorità deve indirizzare e facilitare l'azione degli Stati membri per l'applicazione dei provvedimenti previsti al presente articolo .

    6 . Il presente articolo non pregiudica gli obblighi internazionali degli Stati membri .

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