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Document 11951K/CDT/P27
Treaty establishing the European Coal and Steel Community - Convention on the Transitional Provisions - Part Three - General safeguards - Chapter 2 - Special provisions for coal - Italy - Article 27
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO ( CECA ), CONVENZIONE SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE, PARTE TERZA - PROVVEDIMENTI GENERALI DI PROTEZIONE, CAPO II: DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL CARBONE, ITALIA, PARAGRAFO 27
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO ( CECA ), CONVENZIONE SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE, PARTE TERZA - PROVVEDIMENTI GENERALI DI PROTEZIONE, CAPO II: DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL CARBONE, ITALIA, PARAGRAFO 27
No longer in force, Date of end of validity: 23/07/2002
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/ceca/cnv_1/art_27/sign
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO ( CECA ), CONVENZIONE SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE, PARTE TERZA - PROVVEDIMENTI GENERALI DI PROTEZIONE, CAPO II: DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL CARBONE, ITALIA, PARAGRAFO 27
++++ § 27 1 . Il beneficio delle disposizioni del precedente paragrafo 25 sarà concesso alle miniere del Sulcis per permettere loro , in attesa del complemento dei lavori d'impianto in corso , di sostenere la concorrenza del mercato comune ; l'Alta Autorità determinerà periodicamente la somma degli aiuti necessari ; l'aiuto esterno non potrà durare più di due anni . 2 . Tenendo conto delle condizioni particolari delle cokerie italiane , l'Alta Autorità ha il potere di autorizzare il governo italiano , nella misura necessaria , a mantenere , durante il periodo transitorio definito al paragrafo 1 della presente convenzione , diritti doganali sul coke proveniente dagli altri Stati membri ; tali diritti doganali non potranno essere maggiori , durante il primo anno di detto periodo , di quelli che risultano dal decreto presidenziale n . 442 del 7 luglio 1950 ; questo limite massimo sarà ridotto del 10 % nel secondo anno , del 25 % nel terzo anno , del 45 % nel quarto anno , del 70 % nel quinto anno , per finire con l'abolizione completa di tali diritti doganali al termine del periodo transitorio .